(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
                       Presidio della qualita' 
 
    1. Il presidio della qualita' organizza, monitora, e supervisiona
lo svolgimento  delle  procedure  di  assicurazione  della  qualita'.
Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli  organi  di  Governo
per lo sviluppo e l'implementazione  di  politiche  di  miglioramento
della qualita' delle attivita' formative e di  ricerca.  Il  presidio
supporta i corsi di studio e i  loro  referenti,  e  i  direttori  di
Dipartimento per le attivita' comuni di monitoraggio  della  qualita'
della  formazione  e  della  ricerca,   e   per   le   attivita'   di
implementazione di interventi per  il  miglioramento  della  qualita'
della formazione e della ricerca. 
    2. Nell'ambito  delle  attivita'  formative,  il  presidio  della
qualita': 
      a)  organizza  e  verifica  il  continuo  aggiornamento   delle
informazioni contenute nelle  schede  uniche  annuali  dei  corsi  di
studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo; 
      b) sovraintende al  regolare  svolgimento  delle  procedure  di
assicurazione  della  qualita'  per  le   attivita'   didattiche   in
conformita' a quanto programmato e dichiarato; 
      c) monitora le rilevazioni dell'opinione  degli  studenti,  dei
laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato; 
      d) regola e verifica le attivita'  periodiche  di  riesame  dei
corsi di studio; 
      e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e
di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro
referenti, per lo  sviluppo  e  l'implementazione  di  interventi  di
miglioramento delle attivita' formative; 
      f) valuta l'efficacia degli interventi di  miglioramento  e  le
loro effettive conseguenze; 
      g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo
di valutazione e le commissioni paritetiche. 
    3. Nell'ambito delle attivita'  di  ricerca,  il  presidio  della
qualita': 
      a)  verifica  il  continuo  aggiornamento  delle   informazioni
contenute nelle schede uniche annuali  della  ricerca  dipartimentale
(SUA-RD) di ciascun Dipartimento; 
      b) sovraintende al  regolare  svolgimento  delle  procedure  di
assicurazione  della  qualita'  per  le  attivita'  di   ricerca   in
conformita' a quanto programmato e dichiarato; 
      c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e
di consulenza, supporto e monitoraggio per  i  dipartimenti,  per  lo
sviluppo di interventi di miglioramento delle attivita' di ricerca; 
      d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento,  e  le
loro effettive conseguenze; 
      e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo
di valutazione. 
    4.  Il  presidio  della  qualita'  e'  costituito  dai   seguenti
componenti, nominati dal rettore, su proposta del senato  accademico,
tra persone in grado di garantire le necessarie  competenze  tecniche
atte  a  soddisfare  i  previsti  processi  di  assicurazione   della
qualita': sei docenti di ruolo dell'Ateneo con  competenze,  adeguata
preparazione, esperienza ed attitudine maturate  anche  in  organismi
analoghi  in  materia  di  qualita';  un  dirigente  dell'Ateneo  con
conoscenze nel settore della valutazione;  due  rappresentanti  degli
studenti segnalati dal consiglio degli  studenti;  un  rappresentante
del  personale  tecnico-amministrativo  segnalato  dagli  eletti  nel
senato accademico. La durata del mandato e' di quattro anni. 
    5. Il presidio di qualita' e'  coordinato  da  un  professore  di
ruolo dell'Ateneo nominato al suo interno  dal  rettore  con  proprio
decreto. 
    6. Il coordinatore rappresenta  il  presidio  di  qualita'  e  ne
dirige i lavori, interagisce sia con la Governance  dell'Ateneo,  sia
con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di  esperti  della  valutazione
(CEV) e con gli altri organismi pubblici  e  privati  interessati  al
sistema di assicurazione qualita'. 
    7.  Il  coordinatore,  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  e'
sostituito dal decano della componente accademica nel presidio. 
    8.  I  membri  del  presidio  di  qualita'  non  possono  essere,
contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del
nucleo di valutazione di Ateneo. 
    9. La scelta dei componenti del presidio della qualita'  avviene,
ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale  delle  pari
opportunita' tra i generi.