Art. 16. Presidio della qualita' 1. Il presidio della qualita' organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca. Il presidio supporta i corsi di studio e i loro referenti, e i direttori di Dipartimento per le attivita' comuni di monitoraggio della qualita' della formazione e della ricerca, e per le attivita' di implementazione di interventi per il miglioramento della qualita' della formazione e della ricerca. 2. Nell'ambito delle attivita' formative, il presidio della qualita': a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo; b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato; c) monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato; d) regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio; e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attivita' formative; f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche. 3. Nell'ambito delle attivita' di ricerca, il presidio della qualita': a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca dipartimentale (SUA-RD) di ciascun Dipartimento; b) sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato; c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attivita' di ricerca; d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento, e le loro effettive conseguenze; e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione. 4. Il presidio della qualita' e' costituito dai seguenti componenti, nominati dal rettore, su proposta del senato accademico, tra persone in grado di garantire le necessarie competenze tecniche atte a soddisfare i previsti processi di assicurazione della qualita': sei docenti di ruolo dell'Ateneo con competenze, adeguata preparazione, esperienza ed attitudine maturate anche in organismi analoghi in materia di qualita'; un dirigente dell'Ateneo con conoscenze nel settore della valutazione; due rappresentanti degli studenti segnalati dal consiglio degli studenti; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo segnalato dagli eletti nel senato accademico. La durata del mandato e' di quattro anni. 5. Il presidio di qualita' e' coordinato da un professore di ruolo dell'Ateneo nominato al suo interno dal rettore con proprio decreto. 6. Il coordinatore rappresenta il presidio di qualita' e ne dirige i lavori, interagisce sia con la Governance dell'Ateneo, sia con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di esperti della valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di assicurazione qualita'. 7. Il coordinatore, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal decano della componente accademica nel presidio. 8. I membri del presidio di qualita' non possono essere, contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del nucleo di valutazione di Ateneo. 9. La scelta dei componenti del presidio della qualita' avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra i generi.