Art. 17. Comitato unico di garanzia 1. Il Comitato unico di garanzia (CUG) esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo, di garanzia e miglioramento della qualita' delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunita' mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, e per gli studenti, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilita', all'eta'. 2. Il comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attivita' di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Universita', un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunita', favorendone il rispetto e la promozione. A tale fine il comitato e' consultato sui temi di propria pertinenza e puo' presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia. 3. Il comitato opera in stretta collaborazione con il/la consigliere/a di fiducia e, secondo necessita', con i/le consiglieri/e di parita' del territorio di riferimento, con il/la consigliere/a nazionale di parita', nonche' con gli organismi identificati dalle linee guida sulle modalita' di funzionamento del comitato. 4. ll CUG e' formato da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e da sei componenti rappresentanti dell'amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti supplenti in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di personale tecnico-amministrativo. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali e dal senato accademico devono essere in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalita', esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato. Nel designare tali componenti, le organizzazioni sindacali e il senato accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Universita' in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei/lle docenti e uno/a dei/delle ricercatori/trici dell'Ateneo. 5. Il presidente del comitato e' designato dal rettore, su proposta del comitato, nell'ambito dello stesso. 6. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 7. Il comitato propone al rettore, tra persone esterne all'Universita', la nomina del/la consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. 8. Le modalita' di funzionamento del comitato e quelle dello svolgimento delle attivita' del/la consigliere/a di fiducia sono definite da apposito regolamento che dovra' prevedere la partecipazione alle sedute, senza diritto di voto e limitatamente alle tematiche di interesse, di un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti.