(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il comitato per lo sport universitario coordina  le  attivita'
sportive, sovrintende  agli  indirizzi  di  gestione  degli  impianti
sportivi  nonche'  ai  programmi  di  sviluppo  e  promozione   delle
attivita' sportive,  esercita  tutte  le  competenze  previste  dalla
normativa vigente. 
    2. Il comitato per lo sport e' composto da: 
      il rettore o suo delegato con funzioni di presidente; 
      due  membri  designati   dagli   enti   sportivi   universitari
legalmente riconosciuti; 
      due  rappresentanti  degli  studenti  eletti   dagli   iscritti
all'Ateneo; 
      il  direttore  generale  o  suo  delegato   con   funzioni   di
segretario. 
    3. Le modalita' di funzionamento del comitato per lo  sport  sono
definite da apposito  regolamento  approvato  dal  senato  accademico
previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio
degli studenti. 
    4. La gestione degli impianti sportivi e  l'organizzazione  delle
attivita' sportive possono essere affidati in tutto  o  in  parte  ad
enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni,  nel  rispetto
degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario. 
    5. Le attivita' di cui al comma  1  del  presente  articolo  sono
finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente
secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti
e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o  da
altri enti.