Art. 18. Comitato per lo sport universitario 1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonche' ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente. 2. Il comitato per lo sport e' composto da: il rettore o suo delegato con funzioni di presidente; due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti; due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo; il direttore generale o suo delegato con funzioni di segretario. 3. Le modalita' di funzionamento del comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti. 4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attivita' sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario. 5. Le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.