(Statuto-art. 19)
                              Art. 19. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1.  Il  collegio   di   disciplina   svolge   l'istruttoria   dei
procedimenti disciplinari nei  confronti  del  personale  docente  ed
esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della  legge  n.
240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un
provvedimento non superiore alla censura, per  i  quali  sussiste  la
competenza del rettore. 
    1.1 In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarita'  del
potere disciplinare e' in capo al decano di Ateneo. 
    2. I componenti ed il presidente sono nominati  con  decreto  del
rettore su delibera del senato accademico. 
    3. Il collegio di disciplina, che  si  riunisce  in  composizione
tale da assicurare il rispetto del principio del giudizio  fra  pari,
e' composto: 
      da un presidente designato dal  rettore  tra  i  professori  di
ruolo di prima fascia in regime di tempo  pieno  in  servizio  presso
l'Ateneo; 
      da tre  docenti  dell'Ateneo,  eletti  attraverso  un  processo
elettorale  disciplinato   da   apposito   regolamento,   attribuendo
l'elettorato attivo, secondo il principio  della  rappresentanza  fra
pari, ai professori ordinari, associati e ai ricercatori in  servizio
presso l'Ateneo e l'elettorato passivo, fra  i  medesimi  docenti,  a
quelli che siano a tempo pieno; 
      un professore di prima fascia, un professore di seconda  fascia
ed un ricercatore, in servizio presso altre universita' italiane, ove
possibile, la cui designazione da parte del senato accademico avviene
nell'ambito di una rosa di candidati individuata a seguito di  avviso
pubblico. 
    Con le medesime modalita' saranno individuati membri supplenti. 
    4. Le modalita' di funzionamento del collegio sono  stabilite  da
apposito regolamento interno. 
    5. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.