Art. 19. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della legge n. 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del rettore. 1.1 In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano di Ateneo. 2. I componenti ed il presidente sono nominati con decreto del rettore su delibera del senato accademico. 3. Il collegio di disciplina, che si riunisce in composizione tale da assicurare il rispetto del principio del giudizio fra pari, e' composto: da un presidente designato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso l'Ateneo; da tre docenti dell'Ateneo, eletti attraverso un processo elettorale disciplinato da apposito regolamento, attribuendo l'elettorato attivo, secondo il principio della rappresentanza fra pari, ai professori ordinari, associati e ai ricercatori in servizio presso l'Ateneo e l'elettorato passivo, fra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno; un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore, in servizio presso altre universita' italiane, ove possibile, la cui designazione da parte del senato accademico avviene nell'ambito di una rosa di candidati individuata a seguito di avviso pubblico. Con le medesime modalita' saranno individuati membri supplenti. 4. Le modalita' di funzionamento del collegio sono stabilite da apposito regolamento interno. 5. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.