Art. 30. Direttore di Dipartimento 1. Il direttore di Dipartimento e' eletto dal consiglio tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilita' di un professore ordinario puo' essere eletto un professore associato. 2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di Dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati. 3. (abrogato). 4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.