Art. 31. Competenze e funzioni del direttore di Dipartimento 1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. Il direttore e' componente di diritto del Senato accademico. 2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) presenta al consiglio, per l'approvazione: il piano annuale e triennale delle attivita' di ricerca e di didattica, proponendo obiettivi, indicatori e target sulla base dei documenti di programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del Dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target; b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera i); c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento; e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attivita' di ricerca e di didattica, gestite dal Dipartimento; f) formula proposte al consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi; g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. 3. Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' quelle non espressamente attribuite dal regolamento di Dipartimento ad altri organi dipartimentali. 4. In caso di necessita' e urgenza, il direttore puo' adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.