(Statuto-art. 44)
                              Art. 44. 
                 Competenze e funzioni del consiglio 
             di corso di studio, di classe o interclasse 
 
    1. Il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse: 
      a) in coerenza con i  documenti  di  programmazione  di  Ateneo
propone ai Dipartimenti la programmazione delle attivita' didattiche,
nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di valutazione
e  accreditamento  del  sistema  universitario  e  dei  parametri  di
sostenibilita',  precisando  obiettivi,  indicatori   e   target   di
miglioramento  e  formula  le  relative  richieste  di   docenza   ai
Dipartimenti; 
      b) predispone i  documenti  sull'attivita'  didattica  previsti
dalla normativa vigente; 
      c) stabilisce i contenuti  delle  attivita'  didattiche  ed  in
particolare  degli  insegnamenti,  coordinandoli   tra   loro   anche
attraverso lo sviluppo di modalita' didattiche innovative; promuove e
sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della  didattica  e
della qualita', di cui e' responsabile; 
      d) promuove e sostiene, in collaborazione con i Dipartimenti, i
rapporti con il territorio, attualizzando i  programmi  dei  corsi  e
valutandone le ricadute sul territorio; 
      e) delibera sulle materie attinenti la  carriera  universitaria
dello studente e definisce le politiche per le attivita' di  tutorato
e di tirocinio degli studenti iscritti al corso; 
      f)  puo'  proporre  ai  Dipartimenti  la  disattivazione  e  la
modifica dei corsi di studio di competenza; 
      g) al termine di ogni anno relaziona sul  raggiungimento  degli
obiettivi e dei target assegnati; 
      h) il consiglio esercita tutte le altre funzioni che  gli  sono
demandate dalle norme di legge, dallo statuto e  dai  regolamenti  di
Ateneo.