(Allegato A-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                      Requisiti delle strutture 
 
    1. Le strutture  utilizzate  per  l'accoglienza  devono  avere  i
seguenti requisiti: 
      a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione; 
      b) immediatamente e pienamente fruibili; 
      c) ubicate nel territorio  dell'ente  locale  proponente  o  di
altro ente locale nell'ambito della  medesima  provincia,  ovvero  di
provincia  differente,  purche'  limitrofo,  ad  esso   associato   o
consorziato o aderente al progetto; 
      d)  conformi  alle  vigenti  norme   e   regolamenti   europei,
nazionali, regionali e locali in materia urbanistica  e  di  edilizia
residenziale, nonche' in materia  igienico  sanitaria,  di  sicurezza
antincendio, anti-infortunistica, impiantistica  e  di  tutela  della
salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro; 
      e) predisposte e organizzate in  relazione  alle  esigenze  dei
beneficiari, tenendo conto del numero e delle  caratteristiche  delle
persone da accogliere; 
      f)  adeguate,  in  relazione  al  rapporto  superficie-soggetti
accolti, alla capacita' abitativa stabilita dalla  normativa  locale,
regionale o nazionale; 
      g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati,
autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa  regionale
o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21  maggio  2001,  n.  308,
recante   «requisiti   minimi   strutturali   per    l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a  ciclo  residenziale  e
semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8  novembre  2000,
n. 328»; 
      h) in possesso dei requisiti previsti dalle  vigenti  normative
per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari; 
      i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati; 
      j)  ubicate  in  luoghi  adeguatamente  serviti  da  mezzi   di
trasporto al fine di garantire una efficace  erogazione  e  fruizione
dei servizi di accoglienza integrata; 
      k) con costi di locazione  in  linea  con  i  prezzi  medi  del
mercato immobiliare locale determinati in base ai  parametri  fissati
dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari); 
      l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi,  ad  eccezione
delle  ipotesi  in  cui  l'accoglienza  nell'ambito  del  sistema  e'
assicurata in  strutture  specialistiche  destinate  a  soggetti  con
particolari vulnerabilita'. 
    2.  Nei  progetti  di  accoglienza  per  minori   stranieri   non
accompagnati i posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere
superiori alla meta' di quelli previsti per l'accoglienza dei  minori
di eta' superiore ai quattordici anni.