Art. 19. Requisiti delle strutture 1. Le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti: a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione; b) immediatamente e pienamente fruibili; c) ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purche' limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto; d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonche' in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro; e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere; f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacita' abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale; g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»; h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari; i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati; j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata; k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari); l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema e' assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilita'. 2. Nei progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati i posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla meta' di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di eta' superiore ai quattordici anni.