Art. 22. Trasferimento dei beneficiari e variazione capacita' di accoglienza 1. Le variazioni del numero di ospiti tra strutture attive nel medesimo progetto sono comunicate con le modalita' di cui all'art. 20. 2. Non e' ammessa la riduzione del numero dei posti di una struttura gia' attivata e la corrispondente attivazione di un nuovo immobile, se non previa autorizzazione nei casi adeguatamente motivati in relazione a specifiche esigenze dei beneficiari, ovvero per cause di forza maggiore. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Direzione centrale, sulla base dell'istruttoria del Servizio centrale, ed e' caricata tempestivamente sulla piattaforma FNAsilo.