(Allegato A-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
                           Costi strutture 
 
    1. I costi di  locazione  delle  strutture  sono  determinati  in
conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 19,  comma  1,  lettera
k). 
    2. Non sono riconosciuti i  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di
strutture non inserite sulla piattaforma informatica FNAsilo  con  le
modalita' di cui all'art. 20, ovvero per l'utilizzo di strutture  non
conformi  alle  dichiarazioni  rese  attestanti  la  sussistenza  dei
requisiti previsti. 
    3.  In  caso  di  variazione  delle  strutture,  nel  periodo  di
sovrapposizione per la realizzazione delle attivita' di trasferimento
dei beneficiari da un immobile ad un altro, i costi  di  locazione  e
delle utenze sostenuti dall'ente locale  per  entrambe  le  strutture
sono riconosciuti sino ad un massimo di quindici giorni. I termini di
cui al precedente periodo decorrono  la  data  di  inserimento  sulla
piattaforma FNAsilo della nuova struttura individuata. 
    4.  I  costi  di  manutenzione  straordinaria  sono  riconosciuti
esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprieta' dell'ente
locale  o  nel  caso  di  immobili   confiscati   alla   criminalita'
organizzata assegnati agli enti locali per  finalita'  istituzionali,
nella misura massima  del  3,33%  del  costo  annuo  complessivo  del
progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento.  Sono
inammissibili i costi previsti dall'art. 29. 
    5. In caso  di  mancata  attivazione  della  struttura  non  sono
riconosciuti i costi di adeguamento o di manutenzione sostenuti. 
    6. I costi relativi ad  immobili  con  capacita'  superiore  alla
porzione immobiliare destinata all'accoglienza sono  riconosciuti  in
proporzione alle spese complessive dell'intera struttura.