Articolo 13 (Composizione degli organi sociali) 1. La composizione degli organi sociali riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, eta', genere. 2. I componenti degli organi sociali: a) sono pienamente consapevoli della struttura organizzativa e operativa dell'intermediario, dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere e delle conseguenti responsabilita'; b) sono deali dell'intermediario; c) possiedono competenze diffuse e opportunamente diversificate; d) fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, dedicano tempo e risorse adeguate alla complessita' del loro incarico; e) indirizzano la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo dell'intermediario; f) operano con autonomia di giudizio. 3. La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti sono disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente: non sono consentiti riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla societa'. Non sono adottati dispositivi che rendano eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi sociali. 4. I componenti non esecutivi partecipano ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. 5. Nell'organo con funzione di supervisione strategica e' presente un numero adeguato di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza; essi vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della societa' e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. I consiglieri indipendenti possiedono professionalita' e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volonta' del medesimo. 6. Negli intermediari di maggiori dimensioni, almeno un quarto dei componenti possiede i requisiti di indipendenza. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale e' pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR possono non nominare all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica alcun consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, a condizione che la scelta non comprometta il corretto funzionamento dell'organo. Resta fermo quanto previsto dal comma 6 nel caso in cui le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR si qualifichino come intermediari di maggiori dimensioni ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.