(Allegato-art. 13)
                             Articolo 13 
                 (Composizione degli organi sociali) 
 
  1. La composizione degli organi sociali riflette un adeguato  grado
di  diversificazione  in  termini,  tra   l'altro,   di   competenze,
esperienze, eta', genere. 
  2. I componenti degli organi sociali: 
    a) sono pienamente consapevoli della  struttura  organizzativa  e
operativa dell'intermediario, dei poteri e  degli  obblighi  inerenti
alle funzioni che  sono  chiamati  a  svolgere  e  delle  conseguenti
responsabilita'; 
    b) sono deali dell'intermediario; 
    c) possiedono competenze diffuse e opportunamente diversificate; 
    d)  fermo  restando  il  rispetto  dei  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  previsti  da  disposizioni  di  legge,   regolamentari   o
statutarie, dedicano tempo e risorse adeguate alla  complessita'  del
loro incarico; 
    e) indirizzano la loro  azione  al  perseguimento  dell'interesse
complessivo dell'intermediario; 
    f) operano con autonomia di giudizio. 
  3. La composizione degli  organi  e  la  nomina  e  la  revoca  dei
relativi componenti sono disciplinate nello statuto in modo chiaro  e
trasparente: non sono consentiti riferimenti o richiami  ad  accordi,
strutture  o  soggetti  esterni  alla  societa'.  Non  sono  adottati
dispositivi che rendano eccessivamente difficoltoso il rinnovo  degli
organi sociali. 
  4. I componenti non esecutivi partecipano ai processi di  nomina  e
revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. 
  5. Nell'organo con funzione di supervisione strategica e'  presente
un numero adeguato  di  consiglieri  in  possesso  dei  requisiti  di
indipendenza; essi vigilano con autonomia di giudizio sulla  gestione
sociale,   contribuendo   ad   assicurare   che   essa   sia   svolta
nell'interesse della societa' e in modo coerente con gli obiettivi di
sana e  prudente  gestione.  I  consiglieri  indipendenti  possiedono
professionalita'  e  autorevolezza  tali  da  assicurare  un  elevato
livello  di  dialettica  interna  all'organo  di  appartenenza  e  da
apportare un contributo di rilievo alla formazione della volonta' del
medesimo. 
  6. Negli intermediari di maggiori dimensioni, almeno un quarto  dei
componenti possiede  i  requisiti  di  indipendenza.  Qualora  questo
rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore
se il primo decimale  e'  pari  o  inferiore  a  5;  diversamente  si
approssima all'intero superiore. 
  7. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  5,  le  SIM  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR possono non
nominare  all'interno  dell'organo  con  funzione   di   supervisione
strategica  alcun  consigliere   in   possesso   dei   requisiti   di
indipendenza, a condizione che la scelta non comprometta il  corretto
funzionamento dell'organo. Resta fermo quanto previsto  dal  comma  6
nel caso in cui le SIM di cui all'articolo  4,  paragrafo  1,  n.  2,
lett. b) e c), del CRR si qualifichino come intermediari di  maggiori
dimensioni ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.