(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14 
                     (Comitati endo-consiliari) 
 
  1. Gli intermediari definiscono in modo chiaro la composizione,  il
mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi),  le  risorse
disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove
istituiti; l'istituzione dei comitati non  comporta  una  limitazione
dei poteri decisionali e della responsabilita' degli  organi  sociali
al cui interno essi sono costituiti. 
  2. Gli intermediari di maggiori dimensioni istituiscono all'interno
dell'organo con funzione  di  supervisione  strategica  tre  comitati
specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazioni". 
  3. Ai comitati istituiti ai  sensi  del  comma  2,  si  applica  la
Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV,  Capitolo  I,  Sezione
IV, paragrafo  2.3.1,  lett.  a),  nonche',  per  quanto  attiene  ai
comitati "rischi" e "remunerazioni", paragrafi 2.3.3 e 2.3.4. 
  4. Il comitato "nomine" svolge funzioni di supporto agli organi con
funzione di supervisione strategica e di gestione  nei  processi  di:
nomina o cooptazione dei consiglieri;  autovalutazione  degli  organi
sociali; verifica dell'idoneita' dei componenti degli organi sociali.
Nello svolgimento dei suoi compiti, esso tiene conto dell'esigenza di
assicurare un adeguato grado di diversificazione  nella  composizione
collettiva dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche
fissando un obiettivo (target) in termini di  quota  di  genere  meno
rappresentato, nonche' di evitare  che  i  processi  decisionali  del
medesimo organo siano dominati da un unico soggetto o  da  gruppi  di
soggetti che  possono  recare  pregiudizio  per  l'intermediario.  Il
comitato "nomine" deve poter disporre  di  adeguate  risorse  per  lo
svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni. 
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, possono non istituire i
comitati: 
    i) gli intermediari finanziari; 
    ii) le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2), lett. b)  e
c), del CRR; 
    iii) le SIM non quotate che appartengono a un gruppo  bancario  o
di SIM, a condizione che la societa'  capogruppo  italiana  o  avente
sede in un altro Stato membro dell'Unione europea li abbia  istituiti
e che questa tenga debitamente conto  delle  specificita'  della  SIM
controllata sotto il profilo operativo e  assicuri  il  rispetto  del
presente regolamento.