Articolo 14 (Comitati endo-consiliari) 1. Gli intermediari definiscono in modo chiaro la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati endo-consiliari, ove istituiti; l'istituzione dei comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilita' degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti. 2. Gli intermediari di maggiori dimensioni istituiscono all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica tre comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazioni". 3. Ai comitati istituiti ai sensi del comma 2, si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafo 2.3.1, lett. a), nonche', per quanto attiene ai comitati "rischi" e "remunerazioni", paragrafi 2.3.3 e 2.3.4. 4. Il comitato "nomine" svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei processi di: nomina o cooptazione dei consiglieri; autovalutazione degli organi sociali; verifica dell'idoneita' dei componenti degli organi sociali. Nello svolgimento dei suoi compiti, esso tiene conto dell'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche fissando un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato, nonche' di evitare che i processi decisionali del medesimo organo siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per l'intermediario. Il comitato "nomine" deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, possono non istituire i comitati: i) gli intermediari finanziari; ii) le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2), lett. b) e c), del CRR; iii) le SIM non quotate che appartengono a un gruppo bancario o di SIM, a condizione che la societa' capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea li abbia istituiti e che questa tenga debitamente conto delle specificita' della SIM controllata sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento.