(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
      Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi 
    dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure 
 
    1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze  di  servizio  e
sulla  base  dei  propri  ordinamenti  e  delle  leggi  regionali  di
organizzazione nonche' delle scelte  di  programmazione  sanitaria  e
sociosanitaria nazionale e/o regionale  istituiscono,  con  gli  atti
previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui  all'art.  18
(Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo
denominato «Fondo per la retribuzione degli incarichi». 
    2. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi
dirigenziali e individuano l'importo della relativa  retribuzione  di
posizione complessiva in conformita' a quanto previsto  dall'art.  91
(Retribuzione di posizione). 
    3. Le aziende  ed  enti,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente C.C.N.L. e della legislazione nazionale e regionale vigente,
nonche' previo confronto ex art. 5 (comma 3, lettera e)  (Confronto),
formulano  in  via  preventiva  i  criteri   e   le   procedure   per
l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 
    4. Gli incarichi di cui al presente  articolo  sono  conferiti  a
tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque  anni  e
non superiore a sette. E' fatto  salvo  l'incarico  professionale  di
base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata puo' essere
inferiore se coincide con il conseguimento del limite di eta' per  il
collocamento a riposo dell'interessato. 
    5. Puo' essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per  i
motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni o per  effetto  della
valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 (Effetti della valutazione
negativa  dei  risultati  da  parte  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione) o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con
atto scritto e motivato. 
    5-bis. Il  mancato  rinnovo  dell'incarico  quale  effetto  della
valutazione negativa e' invece disciplinato  dall'art.  62,  comma  3
(Effetti della valutazione  negativa  delle  attivita'  professionali
svolte e  dei  risultati  raggiunti  sugli  incarichi  da  parte  del
Collegio tecnico). 
    5-ter. Qualora l'azienda  o  ente,  per  esigenze  organizzative,
debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto,
prima  della  relativa  scadenza  o  alla  scadenza  stessa,   dovra'
applicare,  previo  confronto  ex  art.  5,  comma  3,   lettera   e)
(Confronto), le  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  con
riferimento  al  trattamento  economico  ed  al  valore   e   rilievo
dell'incarico. Resta ferma la garanzia di cui all'art. 92, commi 1  e
2, (Clausola di garanzia). 
    6. Gli incarichi possono  essere  rinnovati,  previa  valutazione
positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 57, comma 2,  lettera  a)
(Organismi  per   la   verifica   e   valutazione   delle   attivita'
professionali e dei  risultati  dei  dirigenti),  senza  attivare  la
procedura di cui al comma 7. 
    7. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione
di avviso di selezione interna e il  dirigente  da  incaricare  sara'
selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8. 
    8.  Gli  incarichi  sono   conferiti   dal   direttore   generale
dell'azienda o ente su proposta: 
      a) del  direttore  di  struttura  complessa  di  afferenza  per
l'incarico di  struttura  semplice  quale  articolazione  interna  di
struttura complessa; 
      b) del direttore di  Dipartimento  o  di  distretto  sentiti  i
direttori delle strutture complesse di afferenza  al  dipartimento  o
distretto  per   l'incarico   di   struttura   semplice   a   valenza
dipartimentale o distrettuale; 
      c) del direttore della struttura  di  appartenenza  sentito  il
direttore  di  Dipartimento  o  di  distretto   per   gli   incarichi
professionali; 
      d) del  direttore  della  struttura  di  appartenenza  per  gli
incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di
cinque anni di attivita'; 
    9. Nel conferimento  degli  incarichi,  e  per  il  passaggio  ad
incarichi di  funzioni  dirigenziali  diverse,  le  aziende  ed  enti
effettuano  una  valutazione  comparata  dei  curricula  formativi  e
professionali e tengono conto: 
      a) delle valutazioni del collegio tecnico  ai  sensi  dell'art.
57, comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attivita'
professionali e dei risultati dei dirigenti); 
      b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza; 
      c) delle attitudini personali e delle  capacita'  professionali
del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche
nella disciplina di competenza che all'esperienza gia'  acquisita  in
precedenti  incarichi  svolti  anche  in  altre  aziende  o  enti   o
esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo
nazionale o internazionale; 
      d)  dei  risultati  conseguiti  in  rapporto   agli   obiettivi
assegnati  a  seguito  della  valutazione  annuale   di   performance
organizzativa e individuale da parte dell'Organismo  indipendente  di
Valutazione ai  sensi  dell'art.  57,  comma  4,  (Organismi  per  la
verifica e valutazione delle attivita' professionali e dei  risultati
dei dirigenti); 
      e) del criterio della rotazione ove applicabile. 
    10. Il conferimento o il  rinnovo  degli  incarichi  comporta  la
sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra  il
contratto individuale di costituzione del rapporto di  lavoro  e  che
definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi
inclusi la denominazione, gli  oggetti,  gli  obiettivi  generali  da
conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante.  Tale
contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di  trenta  giorni
salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di  consenso
da parte  del  dirigente  alla  scadenza  del  termine  non  si  puo'
procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica
di  uno  degli  aspetti  del  contratto  individuale  d'incarico   e'
preventivamente comunicata al dirigente  per  il  relativo  esplicito
assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In
assenza della sottoscrizione del contratto, non potra' essere erogato
il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 11. 
    11. Il trattamento economico  corrispondente  agli  incarichi  e'
finanziato  con  le  risorse  del  fondo  denominato  «Fondo  per  la
retribuzione degli incarichi» ed e' costituito dalla retribuzione  di
posizione complessiva di cui all'art. 91 (Retribuzione di posizione).
Resta ferma la remunerazione del risultato e la remunerazione per  le
particolari condizioni di lavoro nonche', ove spettante, lo specifico
trattamento economico ex art. 38, comma  3,  del  C.C.N.L.  8  giugno
2000, I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti gia'  di
II livello) per l'area IV e ex art.  39,  comma  2,  del  C.C.N.L.  8
giugno 2000, I biennio economico (Norma transitoria per  i  dirigenti
gia'  di  II  livello  del  ruolo  sanitario)  per  l'area  III   con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie.