(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
                            Sostituzioni 
 
    1. In caso di assenza per ferie o malattia  o  altro  impedimento
del direttore di  dipartimento,  la  sua  sostituzione  e'  affidata,
dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione  di
struttura complessa, da lui  stesso  proposto  con  cadenza  annuale.
Analogamente, si procede nei casi di  altre  articolazioni  aziendali
che, pur non configurandosi con tale  denominazione  ricomprendano  -
secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse. Il direttore  di
dipartimento, al fine di espletare  in  modo  piu'  efficace  le  sue
funzioni di direttore di dipartimento, puo' delegare talune  funzioni
di direttore di struttura complessa ad altro  dirigente,  individuato
con le procedure di cui al comma 9.  Lo  svolgimento  delle  funzioni
delegate deve essere  riconosciuto  in  sede  di  attribuzione  della
retribuzione di risultato. 
    2. Nei casi  di  assenza  previsti  dal  comma  1  da  parte  del
dirigente con  incarico  di  direzione  di  struttura  complessa,  la
sostituzione e' affidata dall'azienda  o  ente,  ad  altro  dirigente
della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno
dal responsabile della struttura complessa che -  a  tal  fine  -  si
avvale dei seguenti criteri: 
      a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi  di
cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui
al comma 1, par. II, lettera d), con riferimento, ove previsto,  alla
disciplina di appartenenza; 
      b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente  titolare
di un rapporto di lavoro in regime  di  esclusivita'  e  titolare  di
incarico  di  struttura  semplice  quale  articolazione  interna   di
struttura complessa ovvero di altissima professionalita'  o  di  alta
specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). 
    3. Le disposizioni del comma 2 si applicano  anche  nel  caso  di
direzione  di  strutture  semplici   a   valenza   dipartimentale   o
distrettuale  ed  in  cui  il  massimo   livello   dirigenziale   sia
rappresentato dall' incarico di struttura semplice. 
    4. Nel caso che l'assenza  del  direttore  di  Dipartimento,  del
dirigente con incarico di direzione  di  struttura  complessa  e  del
dirigente con incarico di direzione di strutture semplici  a  valenza
dipartimentale  o  distrettuale,  ed  in  cui  il   massimo   livello
dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di  struttura  semplice
sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente
interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del  Direttore
Generale secondo i principi del comma 2 integrati  dalla  valutazione
comparata del  curriculum  formativo  e  professionale  prodotto  dei
dirigenti interessati ed e'  consentita  per  il  tempo  strettamente
necessario ad espletare le procedure di cui ai decreti del Presidente
dela Repubblica nn.  483  e  484/1997  ovvero  dell'art.  17-bis  del
decreto  legislativo  n.   502/1992   e   successive   modifiche   ed
integrazioni. In tal caso puo' durare nove mesi, prorogabili fino  ad
altri nove. 
    5.  Nei  casi  in  cui  l'assenza  dei  dirigenti  con  incarichi
gestionali  o  professionali,  sia  dovuta  alla  fruizione  di   una
aspettativa  senza  assegni  per  il  conferimento  di  incarico   di
direttore generale ovvero di direttore sanitario o di  direttore  dei
servizi sociali - ove previsto dalle  leggi  regionali  -  presso  la
stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi
dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della legge n.
816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda o
ente provvede con l'assunzione di altro  dirigente  con  rapporto  di
lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle  procedure
richiamate nel comma 4. La durata massima di tale rapporto di  lavoro
a tempo determinato e'  quello  di  cui  al  comma  2  dell'art.  108
(Assunzioni a tempo determinato). 
    6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto  con  contratto  a
tempo determinato ai sensi del comma 5, e' disciplinato dall'art. 108
(Assunzioni  a  tempo  determinato)  e  dall'art.  109   (Trattamento
economico  -  normativo  dei  dirigenti   con   contratto   a   tempo
determinato).  La  disciplina  dell'incarico  conferito   e'   quella
prevista dall'art. 15 e seguenti del decreto legislativo n.  502/1992
e successive modifiche ed integrazioni e dal presente  contratto  per
quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti
applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere  in
caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in  caso  di  rientro  del
titolare prima  del  termine.  L'incarico  del  dirigente  assente  e
collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5  puo'  essere
assegnato dall'azienda o ente ad altro dirigente  gia'  dipendente  a
tempo  indeterminato  o  determinato.  Al  rientro  in  servizio,  il
dirigente  sostituito  completa  il  proprio  periodo  di   incarico,
iniziato  prima  dell'assenza  per  i  motivi  di  cui  al  comma   5
conservando la stessa tipologia di incarico, se  disponibile,  e,  in
ogni caso, riacquisisce un trattamento economico  di  pari  valore  a
quello posseduto prima di assentarsi,  ivi  inclusa  l'indennita'  di
struttura complessa e la  relativa  indennita'  di  esclusivita'  ove
spettanti. Al termine di tale periodo - costituito dal  cumulo  delle
due frazioni d'incarico -, il dirigente sostituito e'  soggetto  alla
verifica e valutazione di cui all'art. 55 e seguenti  del  Capo  VIII
(Verifica e valutazione dei dirigenti). 
    7.  Le  sostituzioni  previste  dal  presente  articolo  non   si
configurano come mansioni superiori in quanto  avvengono  nell'ambito
del ruolo e livello unico della  dirigenza  sanitaria.  Al  dirigente
incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo  non  e'
corrisposto alcun  emolumento  per  i  primi  due  mesi.  Qualora  la
sostituzione dei commi 1, 2, 3 e  4  si  protragga  continuativamente
oltre tale periodo, al dirigente compete una indennita'  mensile  per
dodici mensilita', anche per i primi due mesi  che  e'  pari  a  euro
600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione
di struttura complessa e pari a  euro  300,00  qualora  il  dirigente
sostituito  abbia  un  incarico  di  struttura  semplice  a   valenza
dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello  dirigenziale
sia  rappresentato  dall'incarico   di   struttura   semplice.   Alla
corresponsione delle indennita' si provvede con le risorse del  fondo
dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato)  per  tutta  la
durata della sostituzione. La presente clausola si  applica  ad  ogni
eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel  corso  dello
stesso anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche  per
periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente  incaricato
che ne deriva potra', nel rispetto di  quanto  previsto  all'art.  7,
comma 5, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie),  essere  compensato  anche  con  una  quota  in  piu'  di
retribuzione di risultato rispetto a quella  dovuta  per  l'ordinario
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
    8.  Le  aziende  o  enti,  ove  non  possano  fare  ricorso  alle
sostituzioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  possono  affidare   la
struttura temporaneamente priva di titolare ad  altro  dirigente  con
corrispondente incarico e, ove possibile, con  anzianita'  di  cinque
anni nella medesima disciplina  o  disciplina  equipollente.  In  tal
caso, la sostituzione puo' durare fino ad un  massimo  di  nove  mesi
prorogabili fino ad altri nove e non verra' corrisposta  la  relativa
indennita' mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio
per il dirigente incaricato che ne deriva potra'  essere  compensato,
nel rispetto di quanto previsto  all'art.  7,  comma  5,  lettera  c)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con  una
quota in piu' di retribuzione di risultato rispetto a  quella  dovuta
per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
    9. La sostituzione e' affidata con  provvedimento  del  direttore
generale o di un suo delegato.