Art. 12.
Progressioni economiche
1. Nell'ambito delle fasce di cui all'art. 11, comma 1, lettera
b), la progressione economica alle fasce retributive superiori
avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i
criteri di valutazione definiti con il decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 427
della legge n. 205/2017, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al medesimo comma 427.
2. Al finanziamento dei passaggi di fascia di cui al comma 1 si
provvede mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate
nell'ambito dei piani assunzionali del personale di cui alla presente
sezione, calcolate secondo le modalita' indicate al comma 3.
3. Gli istituti definiscono, nell'ambito degli stanziamenti
annuali di bilancio destinati agli stipendi del personale di cui alla
presente sezione, le risorse utilizzabili per le progressioni
economiche. Dette risorse, che costituiscono una quota della spesa
programmata nell'ambito dei piani di cui al comma 2, sono calcolate
sulla base delle unita' di personale di cui e' pianificata
l'assunzione e di un valore retributivo comprensivo anche della spesa
necessaria per sostenere l'onere delle progressioni economiche.
4. I piani assunzionali di cui al comma 2 sono adottati dagli
Istituti a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma
424, della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse.
5. I piani assunzionali di cui al comma 2 sono adottati previa
informazione sindacale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.