Art. 14.
Compensi per il lavoro straordinario
1. Al finanziamento dei compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario dei collaboratori di ricerca sanitaria si provvede
mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito
dei piani assunzionali del predetto personale, calcolate secondo le
modalita' indicate al comma 2.
2. Gli istituti definiscono, nell'ambito degli stanziamenti
annuali di bilancio destinati ai trattamenti accessori del personale
appartenente al profilo di collaboratore di ricerca sanitaria, le
risorse utilizzabili per la corresponsione dei compensi per lavoro
straordinario di cui al comma 1. Dette risorse, che costituiscono una
quota della spesa programmata nell'ambito dei piani di cui al comma
1, sono calcolate sulla base delle unita' di personale appartenenti
al profilo dei «collaboratori di ricerca sanitaria» di cui e'
pianificata l'assunzione, nonche' di un valore standard di ore
annuali di lavoro straordinario, non superiore a 90 ore pro-capite.
3. I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati dagli
Istituti a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma
424, della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse.
4. I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati previa
informazione sindacale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.