(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                Compensi per il lavoro straordinario 
 
    1. Al finanziamento dei compensi per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario dei collaboratori  di  ricerca  sanitaria  si  provvede
mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate  nell'ambito
dei piani assunzionali del predetto personale, calcolate  secondo  le
modalita' indicate al comma 2. 
    2.  Gli  istituti  definiscono,  nell'ambito  degli  stanziamenti
annuali di bilancio destinati ai trattamenti accessori del  personale
appartenente al profilo di collaboratore  di  ricerca  sanitaria,  le
risorse utilizzabili per la corresponsione dei  compensi  per  lavoro
straordinario di cui al comma 1. Dette risorse, che costituiscono una
quota della spesa programmata nell'ambito dei piani di cui  al  comma
1, sono calcolate sulla base delle unita' di  personale  appartenenti
al profilo  dei  «collaboratori  di  ricerca  sanitaria»  di  cui  e'
pianificata l'assunzione,  nonche'  di  un  valore  standard  di  ore
annuali di lavoro straordinario, non superiore a 90 ore pro-capite. 
    3. I piani assunzionali di cui al comma  1  sono  adottati  dagli
Istituti a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1,  comma
424, della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse. 
    4. I piani assunzionali di cui al comma 1  sono  adottati  previa
informazione sindacale ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.