Art. 18. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' organo autonomo degli studenti dell'universita'; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'universita'. 2. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 3. Il consiglio degli studenti e' formato: a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico; b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione; c) dai rappresentanti degli studenti eletti nel nucleo di valutazione; d) dai rappresentanti degli studenti dell'universita' nell'organo collegiale di gestione dell'ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'universita'; e) da sedici studenti eletti negli organi collegiali delle strutture interne dell'universita' in modo che ogni area scientifico-disciplinare di cui all'art. 14, comma 10, sia rappresentata da due studenti; f) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso. Per tutte le rappresentanze previste, le modalita' di designazione o di elezione, le incompatibilita' e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'universita'. La durata del mandato elettorale del consiglio degli studenti e' di due anni accademici. Il consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un presidente. 4. Il consiglio degli studenti si da' un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.