Art. 19. Collegio dei direttori di dipartimento 1. I direttori dei dipartimenti si riuniscono in collegio allo scopo di: coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale; armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. 2. Il collegio dei direttori di dipartimento formula proposte ed esprime pareri su richiesta degli organi centrali di governo in merito ai criteri di attribuzione e di ripartizione ai Dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tab. 3. Il collegio dei direttori di dipartimento e' disciplinato da un proprio regolamento che ne stabilisce le modalita' di funzionamento. 4. Il collegio dei direttori di dipartimento e' presieduto da un coordinatore coadiuvato da una giunta. Le modalita' di elezione del coordinatore e della giunta, nonche' la composizione della giunta stessa sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.