(Statuto-art. 19)
                              Art. 19. 
               Collegio dei direttori di dipartimento 
 
    1. I direttori dei dipartimenti si riuniscono  in  collegio  allo
scopo di: 
      coordinare i rapporti dei  dipartimenti  tra  loro  e  con  gli
organi dell'amministrazione centrale; 
      armonizzare  i  programmi  di  sviluppo  dei   dipartimenti   e
ottimizzare l'utilizzo delle risorse. 
    2. Il collegio dei direttori di dipartimento formula proposte  ed
esprime pareri su richiesta  degli  organi  centrali  di  governo  in
merito ai criteri di attribuzione e di ripartizione  ai  Dipartimenti
delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tab. 
    3. Il collegio dei direttori di dipartimento e'  disciplinato  da
un  proprio  regolamento  che   ne   stabilisce   le   modalita'   di
funzionamento. 
    4. Il collegio dei direttori di dipartimento e' presieduto da  un
coordinatore coadiuvato da una giunta. Le modalita' di  elezione  del
coordinatore e della giunta, nonche'  la  composizione  della  giunta
stessa sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.