(Allegato-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
                        Contratto individuale 
 
  1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione e  l'interessato  si
costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto
in conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione
Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL. 
  2. Il  contratto  di  lavoro  individuale  e'  stipulato  in  forma
scritta.  In  esso  sono  precisati  gli  elementi   essenziali   che
caratterizzano il rapporto e il  funzionamento  dello  stesso  e,  in
particolare: 
  a) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
  b)   l'inquadramento   giuridico   e   il   trattamento   economico
fondamentale; 
  c) la durata del periodo di prova; 
  d) la sede di destinazione. 
  3. Per i professionisti, il trattamento economico di cui  al  comma
2, lett. b) si identifica con il livello retributivo iniziale. 
  4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro  e'
regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per  quanto
concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi
termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione
del contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,  l'annullamento  della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
  5. L'amministrazione, prima  di  procedere  all'assunzione,  invita
l'interessato  a  presentare  la  documentazione   prescritta   dalla
normativa vigente e dal bando di concorso, anche in  via  telematica,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale  termine
puo' essere prorogato fino a sessanta  giorni  in  casi  particolari.
Contestualmente, l'interessato  e'  tenuto  a  dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita', di  non  avere  altri  rapporti  di  impiego
pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il
periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita' ed inconferibilita', previste dalle vigenti norme di
legge  che  regolano  la  materia.  In  caso   di   incompatibilita',
l'interessato dovra' produrre esplicita dichiarazione di opzione  per
il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto
il termine sopra indicato, l'amministrazione comunica all'interessato
di non procedere alla stipulazione del contratto.