Art. 12 Contratto individuale 1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione e l'interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL. 2. Il contratto di lavoro individuale e' stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare: a) la data di inizio del rapporto di lavoro; b) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; c) la durata del periodo di prova; d) la sede di destinazione. 3. Per i professionisti, il trattamento economico di cui al comma 2, lett. b) si identifica con il livello retributivo iniziale. 4. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 5. L'amministrazione, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine puo' essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' ed inconferibilita', previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilita', l'interessato dovra' produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.