(Allegato-art. 13)
 
                               Art. 13 
 
              Congedi per le donne vittime di violenza 
 
  1. La lavoratrice, inserita nei  percorsi  di  protezione  relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi  dell'art.
24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad  astenersi  dal  lavoro,  per
motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di
90  giorni  lavorativi,  da  fruire  su  base  giornaliera  nell'arco
temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio  del  percorso
di protezione certificato. 
  2. Salvo i casi di oggettiva  impossibilita',  la  lavoratrice  che
intenda fruire del congedo in parola  e'  tenuta  a  farne  richiesta
scritta  al  datore  di  lavoro  -  corredata  della   certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario  e  con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 
  3. Il trattamento economico spettante alla  lavoratrice  e'  quello
previsto per il congedo  di  maternita',  secondo  la  disciplina  di
riferimento. 
  4. Il periodo di cui ai  commi  precedenti  e'  computato  ai  fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le  ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'. 
  5. La  lavoratrice  vittima  di  violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1,  puo'  presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune  diverso  da  quello  di  residenza,  previa  comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta  comunicazione  l'amministrazione   di   appartenenza,   nel
rispetto  delle  norme  in  materia  di  riservatezza,   dispone   il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento
giuridico. 
  6. I congedi di cui al presente articolo  possono  essere  cumulati
con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo  di
ulteriori  trenta  giorni.  Le  amministrazioni,   ove   non   ostino
specifiche   esigenze   di   servizio,   agevolano   la   concessione
dell'aspettativa, anche in  deroga  alle  previsioni  in  materia  di
cumulo delle aspettative.