(Allegato-art. 15)
 
                               Art. 15 
 
                         Ferie e festivita' 
 
  1. I dirigenti e i professionisti hanno diritto, in  ogni  anno  di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
  2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale  di  lavoro  su
cinque giorni, la durata delle ferie  e'  di  28  giorni  lavorativi,
comprensivi delle due  giornate  previste  dall'  art.  1,  comma  1,
lettera "a", della legge n. 937/1977. 
  3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale  di  lavoro  su
sei giorni,  la  durata  del  periodo  di  ferie  e'  di  32  giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
"a", della legge n. 937/1977. 
  4. Per i dirigenti e i professionisti assunti per la prima volta in
una pubblica amministrazione, a seconda  che  l'articolazione  oraria
sia  su  cinque  o  su  sei  giorni,  la  durata   delle   ferie   e'
rispettivamente di 26 e di 30 giorni  lavorativi,  comprensivi  delle
due giornate previste dai commi 2 e 3. 
  5.  Dopo  tre  anni  di  servizio,  anche  presso  altre  pubbliche
amministrazioni, anche a tempo  determinato  e/o  in  qualifiche  non
dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 
  6. Sono altresi' attribuite quattro giornate di  riposo  da  fruire
nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni   previste   dalla
menzionata legge n. 937/1977. 
  7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio  la  durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
  8. I dirigenti e i professionisti che hanno usufruito delle assenze
retribuite di cui all'art. 18 conservano il diritto alle ferie. 
  9. Le festivita' nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono  della
localita' in cui il personale presta servizio sono considerate giorni
festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo  a  riposo
compensativo ne'  a  monetizzazione.  Analogo  effetto  si  determina
nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono
con una festivita' nazionale. 
  10.  Le  ferie   sono   un   diritto   irrinunciabile,   non   sono
monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita' del dirigente  e
del professionista programmare e organizzare le proprie ferie tenendo
conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con  quelle  generali
della  struttura   di   appartenenza,   provvedendo   affinche'   sia
assicurata,  nel  periodo  di  sua  assenza,  la  continuita'   delle
attivita' ordinarie e straordinarie. 
  11. Le ferie maturate e non godute per esigenze  di  servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n.
1. 
  12. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte  o  sospese
per motivi di servizio, il personale ha  diritto  al  rimborso  delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per  quello  di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonche' al rimborso delle
spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 
  13. In caso di indifferibili esigenze di servizio o  personali  che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo. In caso di esigenze di  servizio  assolutamente
indifferibili, tale termine puo'  essere  prorogato  fino  alla  fine
dell'anno successivo. 
  14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente  e  debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura dell'interessato informare
tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla  stessa
di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono  altresi'  sospese
per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 18, comma 1, lett. b). 
  15. Fatta  salva  l'ipotesi  di  malattia  non  retribuita  di  cui
all'art. 19, comma 2, il periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per
assenze dovute a malattia o infortunio,  anche  se  tali  assenze  si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,  il  godimento
delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 13.