(Allegato-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
                       Ferie e riposi solidali 
 
  1. Su base volontaria  ed  a  titolo  gratuito,  i  dirigenti  e  i
professionisti possono cedere, in tutto o in parte, ad  altra  unita'
di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori
che necessitino di  cure  costanti,  per  particolari  condizioni  di
salute: 
    a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita',  eccedenti
le  quattro   settimane   annuali   di   cui   il   lavoratore   deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.  n.  66/2003;
tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di
articolazione dell'orario di lavoro su  5  giorni  sia  nel  caso  di
articolazione su 6 giorni; 
    b) le quattro giornate di riposo per le festivita'  soppresse  di
cui all'art. 15. 
  2. Il personale di cui all'art. 1 che si trovi nelle condizioni  di
necessita'  considerate  nel  comma  1,  puo'  presentare   specifica
richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo  di  ferie  e
giornate di riposo per  un  una  misura  massima  di  30  giorni  per
ciascuna domanda, previa presentazione  di  adeguata  certificazione,
comprovante  lo  stato  di  necessita'  delle  cure   in   questione,
rilasciata esclusivamente da idonea struttura  sanitaria  pubblica  o
convenzionata. 
  3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione  rende  tempestivamente
nota a tutto il personale di cui all'art. 1 (Campo  di  applicazione)
l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. 
  4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,
formalizzano la propria decisione, indicando il numero di  giorni  di
ferie o di riposo che intendono cedere. 
  5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti
superi quello  dei  giorni  richiesti,  la  cessione  dei  giorni  e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 
  6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti
sia inferiore a quello dei giorni  richiesti  e  le  richieste  siano
plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura  proporzionale
tra tutti i richiedenti. 
  7. Il personale richiedente puo' fruire delle giornate cedute  solo
a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie  o
di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' delle  assenze
retribuite di cui all'art. 18, comma 1, lett. c). 
  8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7,  le
ferie e le giornate di  riposo  rimangono  nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzate  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
  9. Ove cessino le  condizioni  di  necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
  10. La presente  disciplina  ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.