(Allegato-art. 17)
 
                               Art. 17 
 
                          Servizio militare 
 
  1. Il personale richiamato alle armi ha diritto alla  conservazione
del posto per tutto il periodo di richiamo, che  viene  computato  ai
fini   dell'anzianita'   di   servizio.   Al    predetto    personale
l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle
disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799  del  D.Lgs.
n. 66/2010. 
  2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al personale
richiamato  alle  armi  l'amministrazione   corrisponde   l'eventuale
differenza  tra  lo  stipendio  in   godimento   e   quello   erogato
dall'amministrazione militare. 
  3. Alla fine del richiamo il personale deve  porsi  a  disposizione
dell'amministrazione per  riprendere  la  sua  occupazione  entro  il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore
a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un  mese  ma
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine  del  richiamo  e
l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.