(Allegato-art. 18)
 
                               Art. 18 
 
                         Assenze retribuite 
 
  1. I dirigenti e i professionisti hanno diritto di  assentarsi  nei
seguenti casi: 
  a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai  giorni  di
svolgimento delle prove, ovvero a  congressi,  convegni,  seminari  e
corsi di aggiornamento professionale  facoltativi,  connessi  con  la
propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo  di  giorni
otto per ciascun anno; 
  b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro  il  secondo
grado e degli affini entro il primo grado o del convivente  ai  sensi
dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016:  giorni  tre  per
evento, anche non consecutivi, da fruire entro  7  giorni  lavorativi
dal decesso; 
  c) particolari  motivi  personali  e  familiari,  entro  il  limite
complessivo di 3 giorni nell'anno. 
  2. I  dirigenti  e  i  professionisti  hanno  altresi'  diritto  ad
assentarsi per 15 giorni consecutivi  in  occasione  del  matrimonio.
Tale congedo puo' essere fruito anche entro 45 giorni dalla  data  in
cui e' stato contratto il matrimonio. 
  3. Le assenze di cui ai commi 1 e  2  possono  cumularsi  nell'anno
solare,  non  riducono  le  ferie  e  sono  valutate   agli   effetti
dell'anzianita' di servizio. 
  4.  Durante  i  predetti  periodi  di   assenza   spetta   l'intera
retribuzione,   ivi   compresa   l'indennita'   per   incarichi    di
coordinamento,  esclusi  i  compensi  per  lavoro   straordinario   e
correlati alla presenza in servizio. 
  5. Le assenze previste  dall'art.  33,  comma  3,  della  legge  n.
104/1992, come modificato ed integrato dall'art. 19  della  legge  n.
53/2000,  sono  utili  ai  fini  delle  ferie  e  della   tredicesima
mensilita'. 
  6. I dirigenti e i professionisti hanno, altresi', diritto, ove  ne
ricorrano le condizioni, ad  altre  assenze  retribuite  previste  da
specifiche leggi, con  particolare  riferimento  ai  permessi  per  i
donatori di sangue  e  di  midollo  osseo,  rispettivamente  previsti
dall'art. 8 della legge n. 219/2005 e dall'art.  5,  comma  1,  della
legge n. 52/2001, nonche' ai permessi e congedi di  cui  all'art.  4,
comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i
permessi per lutto, per i quali trova applicazione in  via  esclusiva
quanto previsto al comma 1, lettera b).