Art. 18 Assenze retribuite 1. I dirigenti e i professionisti hanno diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso; c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3 giorni nell'anno. 2. I dirigenti e i professionisti hanno altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo puo' essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennita' per incarichi di coordinamento, esclusi i compensi per lavoro straordinario e correlati alla presenza in servizio. 5. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53/2000, sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita'. 6. I dirigenti e i professionisti hanno, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 8 della legge n. 219/2005 e dall'art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1, lettera b).