(Allegato-art. 19)
 
                               Art. 19 
 
                        Assenze per malattia 
 
  1. I dirigenti o i professionisti non in prova assenti per malattia
hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto
mesi. Ai fini della maturazione  del  predetto  periodo,  si  sommano
tutte le assenze per malattia intervenute  nei  tre  anni  precedenti
l'ultimo episodio morboso in corso. 
  2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al  personale  che  ne
faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un  ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 
  3. Prima di concedere l'ulteriore periodo  di  assenza  di  cui  al
comma  2,   l'amministrazione,   dandone   preventiva   comunicazione
all'interessato   o   su   iniziativa   di   quest'ultimo,    procede
all'accertamento delle sue  condizioni  di  salute,  per  il  tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause  di  assoluta  e
permanente inidoneita' psico-fisica al servizio. 
  4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi
1 e 2, nel caso in cui il personale sia riconosciuto  permanentemente
inidoneo   al   solo    svolgimento    dell'incarico    in    essere,
l'amministrazione procede secondo quanto  previsto  dall'art.  7  del
D.P.R. n. 171/2011. 
  5. Nel caso di inidoneita' permanente assoluta,  l'amministrazione,
con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di
lavoro, previa comunicazione all'interessato,  entro  30  giorni  dal
ricevimento  del  verbale  di  accertamento  medico,   corrispondendo
l'indennita' di preavviso. 
  6. L'amministrazione puo' richiedere, con le procedure  di  cui  al
comma 3, l'accertamento della idoneita' psicofisica dell'interessato,
anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in  caso  di
disturbi del comportamento  gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in
presenza di condizioni fisiche che  facciano  fondatamente  presumere
l'inidoneita' permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio  oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
  7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai  sensi
del comma 6, emerga  una  inidoneita'  permanente  relativa  al  solo
svolgimento  dell'attivita'  in  essere,  l'amministrazione   procede
secondo quanto previsto  dal  comma  4,  anche  in  caso  di  mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di  inidoneita'
permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
  8. I periodi di assenza per malattia,  salvo  quelli  previsti  dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
  9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC. 
  10. Il trattamento economico spettante  al  personale  assente  per
malattia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1  e'
stabilito come segue: 
  a) intera retribuzione mensile per i primi 9 mesi di assenza; 
  b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i  successivi
3 mesi di assenza; 
  c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori
6 mesi di assenza; 
  d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; 
  e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i  compensi  previsti
da specifiche disposizioni di legge per  incentivare  l'attivita'  di
dirigenti o professionisti, compete nella misura in  cui  l'attivita'
svolta risulti comunque valutabile a tale fine; 
  f) sono comunque applicate in tutti i casi  le  riduzioni  previste
dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di  ricovero
ospedaliero. 
  11.  Ai  fini  della  determinazione  del   trattamento   economico
spettante in caso di malattia ai  sensi  del  comma  10,  le  assenze
dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla  Asl
o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero
ospedaliero,   o    nei    casi    di    day-surgery,    day-service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle  dovute
al  ricovero  ospedaliero,  anche  per  i  conseguenti   periodi   di
convalescenza. 
  12. L'assenza per  malattia,  salvo  comprovato  impedimento,  deve
essere  comunicata  all'ufficio  di  appartenenza  tempestivamente  e
comunque all'inizio della giornata di  lavoro  in  cui  si  verifica,
anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
  13. Il personale che, durante  l'assenza,  per  particolari  motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio  competente,  precisando  l'indirizzo  dove
puo' essere reperito. 
  14. I dirigenti e i professionisti assenti  per  malattia,  pur  in
presenza di espressa autorizzazione del  medico  curante  ad  uscire,
sono   tenuti   a   farsi   trovare    nel    domicilio    comunicato
all'amministrazione,  in  ciascun  giorno,  anche  se  domenicale   o
festivo, nelle fasce di  reperibilita'  previste  dalle  disposizioni
vigenti. Sono fatti  salvi  i  casi  di  esclusione  dall'obbligo  di
reperibilita' previsti dalla vigente normativa. 
  15. Qualora l'interessato debba allontanarsi, durante le  fasce  di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 
  16.  Nel  caso  in  cui   l'infermita'   sia   riconducibile   alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento  del  danno  da  mancato
guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dall'interessato e'
versato da quest'ultimo all'amministrazione  fino  a  concorrenza  di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di  assenza  ai  sensi
del comma 10, compresi  gli  oneri  riflessi  inerenti.  La  presente
disposizione     non     pregiudica     l'esercizio,     da     parte
dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei  confronti  del
terzo responsabile.