(Allegato-art. 20)
 
                               Art. 20 
 
Assenze per malattia in caso di gravi patologie  richiedenti  terapie
                              salvavita 
 
  1. In caso di patologie gravi  che  richiedano  terapie  salvavita,
come ad esempio l'emodialisi,  la  chemioterapia  ed  altre  ad  esse
assimilabili, secondo le modalita' di cui al comma  2,  sono  esclusi
dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del
periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero  o  di
day-hospital, nonche'  giorni  di  assenza  dovuti  all'effettuazione
delle citate terapie.  In  tali  giornate  il  personale  ha  diritto
all'intero trattamento economico. 
  2. L'attestazione della  sussistenza  delle  particolari  patologie
richiedenti le terapie salvavita  di  cui  al  comma  1  deve  essere
rilasciata dalle competenti  strutture  medico-legali  delle  Aziende
sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. 
  3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza
dovuti agli effetti collaterali  delle  citate  terapie,  comportanti
incapacita' lavorativa, per un periodo massimo di  quattro  mesi  per
ciascun anno solare. 
  4.  I  giorni  di  assenza  dovuti  alle  terapie  e  agli  effetti
collaterali delle stesse, di cui ai commi 1  e  3,  sono  debitamente
certificati  dalla  struttura  medica  convenzionata  ove  e'   stata
effettuata la terapia o dall'organo medico competente. 
  5. La procedura per il  riconoscimento  della  grave  patologia  e'
attivata dall'interessato e,  dalla  data  del  riconoscimento  della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
  6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze  per
l'effettuazione delle terapie salvavita  intervenute  successivamente
alla  data  di  sottoscrizione  definitiva  del  presente   contratto
collettivo nazionale.