(Allegato-art. 21)
 
                               Art. 21 
 
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 
 
  1.  In  caso  di  assenza  dovuta   ad   infortunio   sul   lavoro,
l'interessato ha diritto  alla  conservazione  del  posto  fino  alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto. 
  2. In tale periodo spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 19,
comma 10,  lett.  a)  (Assenze  per  malattia).  La  retribuzione  di
risultato compete nella misura  in  cui  l'attivita'  svolta  risulti
comunque valutabile a tal fine. 
  3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui
al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del D.L.
n. 201/2011, convertito nella legge n. 124/2011,  solo  al  personale
che  ha  avuto  il  riconoscimento  della  causa  di  servizio  prima
dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 
  4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per  malattia
dipendente da causa di servizio, ha diritto  alla  conservazione  del
posto per i periodi indicati dall'art. 19 (Assenze  per  malattia)  e
alla corresponsione  dell'intera  retribuzione  di  cui  al  medesimo
articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 
  5. Le assenze di cui al comma 1  del  presente  articolo  non  sono
cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze
per malattia di cui all'art. 19 (Assenze per malattia). Per le  cause
di  servizio  gia'  riconosciute  alla  data  di  sottoscrizione  del
presente  CCNL  restano  ferme   le   eventuali   diverse   modalita'
applicative finora adottate secondo  la  disciplina  dei  CCNL  delle
precedenti Aree di contrattazione.