(Allegato-art. 24)
 
                               Art. 24 
 
                   Norme comuni sulle aspettative 
 
  1. I dirigenti e  i  professionisti,  rientrati  in  servizio,  non
possono usufruire continuativamente di due  periodi  di  aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi,  se  tra  essi  non  intercorrano
almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione  non
si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per
cariche sindacali, per volontariato, in caso di  assenze  di  cui  al
D.Lgs. n. 151/2001 o  anche  nei  casi  in  cui  il  collocamento  in
aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative
vigenti. 
  2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i  motivi
che ne hanno giustificato la  concessione,  l'amministrazione  invita
l'interessato a  riprendere  servizio,  con  un  preavviso  di  dieci
giorni. L'interessato, per  la  stessa  motivazione  e  negli  stessi
termini,  e'  tenuto  comunque  a  riprendere  servizio  di   propria
iniziativa. 
  3. Nei confronti del  personale  che  non  riprenda  servizio  alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma  2,
salvo casi di  comprovato  impedimento,  il  rapporto  di  lavoro  e'
risolto con le procedure contrattualmente previste.