(Allegato-art. 26)
 
                               Art. 26 
 
            Linee guida generali in materia di formazione 
 
  1. Nel quadro dei  processi  di  riforma  e  modernizzazione  della
pubblica  amministrazione,  la  formazione  costituisce  un   fattore
decisivo di successo e  una  leva  fondamentale  nelle  strategie  di
cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualita'  ed  efficacia
delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale
carattere diviene piu' pregnante per la criticita'  del  ruolo  della
dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti. 
  2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e
l'aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni come
metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento  delle
competenze professionali tecniche  e  lo  sviluppo  delle  competenze
organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace  dei
rispettivi ruoli. 
  3.  Le  iniziative  di  formazione  hanno  carattere   continuo   e
obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati  investimenti
finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle  vigenti
norme di legge in materia. 
  4. Gli interventi formativi, secondo le  singole  finalita',  hanno
sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici  in
correlazione  con  specifici  ambiti  e  funzioni  su   cui   insiste
l'attivita' del dirigente o del professionista. 
  5. Ciascuna amministrazione,  secondo  i  rispettivi  strumenti  di
bilancio e le  specifiche  sfere  di  autonomia  e  di  flessibilita'
organizzativa ed operativa,  definisce  annualmente  la  quota  delle
risorse da destinare ai programmi di aggiornamento  e  di  formazione
dei  dirigenti  e  dei  professionisti,  nel  rispetto   dei   limiti
finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri  obiettivi  di
sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle
direttive generali in materia di formazione.  Nell'ambito  dei  piani
della formazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione  da
erogare nel corso dell'anno. 
  6. Le politiche formative sono definite da ciascuna amministrazione
in conformita' alle proprie  linee  strategiche  e  di  sviluppo.  Le
iniziative formative sono realizzate, singolarmente  o  d'intesa  con
altre  amministrazioni,  anche  in  collaborazione  con   la   Scuola
Nazionale dell'Amministrazione,  le  Universita'  ed  altri  soggetti
pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali. 
  7. La partecipazione alle iniziative  di  formazione,  inserite  in
appositi percorsi  formativi,  anche  individuali,  viene  concordata
dall'amministrazione con gli interessati ed e'  considerata  servizio
utile a tutti gli effetti. Il personale puo',  inoltre,  partecipare,
senza  oneri  per  l'amministrazione,  a  corsi  di   formazione   ed
aggiornamento professionale che siano,  comunque,  in  linea  con  le
finalita' indicate nei commi che precedono. A tal  fine  puo'  essere
concesso un periodo di  aspettativa  non  retribuita  per  motivi  di
studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno. Qualora
l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle  iniziative
di formazione e aggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma
7 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidato, puo'  concorrere
con  un  proprio  contributo  alla  spesa  sostenuta  e   debitamente
documentata. 
  8. Al finanziamento  delle  attivita'  di  formazione  si  provvede
utilizzando una quota annua non inferiore  all'1%  del  monte  salari
relativo al  personale  destinatario  del  presente  CCNL.  Ulteriori
risorse possono essere individuate considerando i risparmi  derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di  finanziamento  esterni,
comunitari,  nazionali  o  regionali.  E'  comunque  fatto  salvo  il
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa  per
la formazione.