Art. 27 Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del CCNQ del 13 luglio 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 218/2016, al personale dell'ex ISPESL transitato all'INAIL, destinatario del presente CCNL, e dell'ex ISFOL trasferito all'ANPAL continuano ad applicarsi, in via transitoria e fino agli accordi definiti nella successiva tornata contrattuale, gli istituti del rapporto di lavoro e del trattamento economico previsti per il personale appartenente agli Enti di ricerca.