Art. 22.
Dipartimento
1. L'universita', con delibera del consiglio di amministrazione e
secondo modalita' previste dal presente Statuto, puo' istituire uno o
piu' dipartimenti.
2. Il Dipartimento ha funzione finalizzata allo svolgimento delle
attivita' didattico-formative e quelle di ricerca scientifica,
nonche' promozione e coordinamento di ogni altra attivita' rivolta
all'esterno ma ad esse correlate o accessorie.
3. Il processo organizzativo interno ed il funzionamento del
Dipartimento sono disciplinati dal relativo regolamento.
4. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio di Dipartimento.
5. Sono strutture del Dipartimento:
a) la Commissione paritetica docenti-studenti;
b) il gruppo di assicurazione della qualita' della didattica
(uno per ciascun corso di studio attivato);
c) il gruppo di assicurazione delle qualita' della ricerca;
d) consigli di corso di studio (ove previsti).
6. Il Dipartimento non ha autonomia giuridica, economica e
finanziaria