(Allegato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
                            Dipartimento 
 
    1. L'universita', con delibera del consiglio di amministrazione e
secondo modalita' previste dal presente Statuto, puo' istituire uno o
piu' dipartimenti. 
    2. Il Dipartimento ha funzione finalizzata allo svolgimento delle
attivita'  didattico-formative  e  quelle  di  ricerca   scientifica,
nonche' promozione e coordinamento di ogni  altra  attivita'  rivolta
all'esterno ma ad esse correlate o accessorie. 
    3. Il processo organizzativo  interno  ed  il  funzionamento  del
Dipartimento sono disciplinati dal relativo regolamento. 
    4. Sono organi del Dipartimento: 
      a) il direttore; 
      b) il consiglio di Dipartimento. 
    5. Sono strutture del Dipartimento: 
      a) la Commissione paritetica docenti-studenti; 
      b) il gruppo di assicurazione della  qualita'  della  didattica
(uno per ciascun corso di studio attivato); 
      c) il gruppo di assicurazione delle qualita' della ricerca; 
      d) consigli di corso di studio (ove previsti). 
    6. Il  Dipartimento  non  ha  autonomia  giuridica,  economica  e
finanziaria