(Allegato-art. 23)
 
                              Art. 23. 
                    Il direttore di Dipartimento 
 
    1. Il direttore di Dipartimento  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione tra i professori di prima  fascia.  Il  direttore  di
Dipartimento dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. 
    2. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; 
    3.  Il   direttore   convoca   il   consiglio   di   Dipartimento
predisponendo  l'ordine  del  giorno  e  curando  l'esecuzione  delle
delibere. 
    4.  Il  direttore  di  Dipartimento  propone  al   consiglio   di
amministrazione la nomina dei coordinatori dei corsi di studio  e  di
dottorato del Dipartimento. 
    5. Il direttore di Dipartimento: 
      a) promuove le attivita' didattiche - avvalendosi dei  consigli
di corso di studio, se costituiti, o dei coordinatori  dei  corsi  di
studio - e di ricerca del Dipartimento; 
      b) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento,  dello
statuto, dei regolamenti e delle leggi; 
      c) tiene i rapporti con gli altri organi accademici. 
    6. Il direttore di Dipartimento e' membro di diritto  del  Senato
accademico. 
    7. Il direttore di Dipartimento esercita tutte le altre  funzioni
che gli competono in base alle  norme  di  legge,  di  statuto  e  di
regolamento. 
    8. Il direttore di Dipartimento, in relazione  alle  esigenze  di
funzionamento del Dipartimento, puo' nominare  tra  i  professori  di
prima fascia, un vice-direttore con il compito di  coadiuvarlo  sulla
base  di  apposite  deleghe  e  sostituirlo  in  caso  di  assenza  o
impedimento. 
    9.  Il  direttore  di  Dipartimento  predispone  annualmente  una
relazione sui risultati della didattica e della  ricerca  svolta  dal
Dipartimento. Tale relazione viene presentata al Senato accademico  e
trasmessa al consiglio di amministrazione dell'universita'.