Art. 23.
Il direttore di Dipartimento
1. Il direttore di Dipartimento e' nominato dal consiglio di
amministrazione tra i professori di prima fascia. Il direttore di
Dipartimento dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
2. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento;
3. Il direttore convoca il consiglio di Dipartimento
predisponendo l'ordine del giorno e curando l'esecuzione delle
delibere.
4. Il direttore di Dipartimento propone al consiglio di
amministrazione la nomina dei coordinatori dei corsi di studio e di
dottorato del Dipartimento.
5. Il direttore di Dipartimento:
a) promuove le attivita' didattiche - avvalendosi dei consigli
di corso di studio, se costituiti, o dei coordinatori dei corsi di
studio - e di ricerca del Dipartimento;
b) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, dello
statuto, dei regolamenti e delle leggi;
c) tiene i rapporti con gli altri organi accademici.
6. Il direttore di Dipartimento e' membro di diritto del Senato
accademico.
7. Il direttore di Dipartimento esercita tutte le altre funzioni
che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di
regolamento.
8. Il direttore di Dipartimento, in relazione alle esigenze di
funzionamento del Dipartimento, puo' nominare tra i professori di
prima fascia, un vice-direttore con il compito di coadiuvarlo sulla
base di apposite deleghe e sostituirlo in caso di assenza o
impedimento.
9. Il direttore di Dipartimento predispone annualmente una
relazione sui risultati della didattica e della ricerca svolta dal
Dipartimento. Tale relazione viene presentata al Senato accademico e
trasmessa al consiglio di amministrazione dell'universita'.