(Allegato-art. 24)
 
                              Art. 24. 
                      Consiglio di Dipartimento 
 
    1. Il consiglio di Dipartimento  e'  composto  dal  direttore  di
Dipartimento, dal rettore, dai professori di ruolo di prima e seconda
fascia, dai ricercatori e dai rappresentanti dei docenti a  contratto
incaricati dei corsi. Sono chiamati a  far  parte  del  consiglio  di
Dipartimento due rappresentanti  degli  studenti  limitatamente  alle
materie di preminente interesse degli studenti. 
    2.   Il   Presidente    del    consiglio    di    amministrazione
dell'universita' partecipa alle sedute del consiglio di  Dipartimento
senza diritto di voto. 
    3. Il consiglio di Dipartimento e' presieduto  dal  direttore  di
Dipartimento. 
    4.  Le  modalita'  di  funzionamento  di  ciascun  consiglio   di
Dipartimento sono stabilite dal regolamento di Dipartimento, proposto
dal Consiglio stesso ed approvato dal consiglio di amministrazione. 
    5. Il consiglio di Dipartimento: 
      a)  predispone  e  approva  le   proposte   di   sviluppo   del
Dipartimento,  ai  fini  della  definizione  dei  piani  di  sviluppo
dell'Ateneo; 
      b) programma  e  organizza  le  attivita'  didattiche  in  modo
vincolante per i docenti nel rispetto della liberta' di insegnamento,
in conformita' alle delibere del consiglio di amministrazione  e  del
Senato accademico e sentiti i coordinatori dei corsi di studio e, per
la parte di loro competenza, le altre strutture interessate; 
      c) formula proposte per la parte di  competenza  in  ordine  al
regolamento didattico di Ateneo; 
      d) formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura
degli insegnamenti attivati; 
      e) formula proposte in ordine alla  determinazione  del  numero
massimo degli studenti  da  ammettere  ai  corsi  di  studio  e  alle
relative modalita' di ammissione; 
      f) formula proposte di conferimento di laurea  «Honoris  causa»
al Senato accademico che provvedera' a  sottoporle  al  consiglio  di
amministrazione per le opportune determinazioni; 
      g) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente Statuto; 
      h) predispone le richieste al consiglio di  amministrazione  di
finanziamenti e le richieste di assegnazione di personale  docente  e
non-docente per  la  realizzazione  del  programma  di  sviluppo  del
Dipartimento sia in ambito didattico che in quello della ricerca; 
      i) propone il piano delle ricerche e l'eventuale organizzazione
di centri di ricerca, o di eventuali dipartimenti  di  ricerca  e  di
laboratori legati ai dipartimenti; 
      j) detta i  criteri  generali  per  l'utilizzazione  dei  fondi
assegnati al Dipartimento, nonche' i criteri per l'uso dei  mezzi  in
dotazione e del personale e l'allocazione dei compiti didattici; 
      k) propone i posti di professore di ruolo vacanti ed i posti di
ricercatore da bandire; 
      l) approva i piani di studio.