Art. 26.
Gruppo di assicurazione della qualita' della didattica
1. I gruppi di Assicurazione della qualita' della didattica di
ciascun Dipartimento (uno per ciascuno corso di studio attivato),
previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, sono
nominati dal rettore, su proposta del Senato accademico, e durano in
carica due anni.
2. Ciascun gruppo di assicurazione della qualita' della didattica
e' composto dal coordinatore e da un altro docente del corso di
studio e uno studente iscritto al medesimo corso di studio.