(Allegato-art. 26)
 
                              Art. 26. 
       Gruppo di assicurazione della qualita' della didattica 
 
    1. I gruppi di Assicurazione della qualita'  della  didattica  di
ciascun Dipartimento (uno per ciascuno  corso  di  studio  attivato),
previo parere  vincolante  del  consiglio  di  amministrazione,  sono
nominati dal rettore, su proposta del Senato accademico, e durano  in
carica due anni. 
    2. Ciascun gruppo di assicurazione della qualita' della didattica
e' composto dal coordinatore e da  un  altro  docente  del  corso  di
studio e uno studente iscritto al medesimo corso di studio.