Art. 27.
Gruppo di assicurazione della qualita' della ricerca
1. Il gruppo di assicurazione della qualita' della ricerca di
ciascun Dipartimento, previo parere vincolante del consiglio di
amministrazione, e' nominato dal rettore, su proposta del Senato
accademico, e dura in carica due anni.
2. Ciascun gruppo di assicurazione della qualita' della ricerca
e' composto da due docenti afferenti al Dipartimento.