(Allegato-art. 27)
 
                              Art. 27. 
        Gruppo di assicurazione della qualita' della ricerca 
 
    1. Il gruppo di assicurazione della  qualita'  della  ricerca  di
ciascun Dipartimento,  previo  parere  vincolante  del  consiglio  di
amministrazione, e' nominato dal  rettore,  su  proposta  del  Senato
accademico, e dura in carica due anni. 
    2. Ciascun gruppo di assicurazione della qualita'  della  ricerca
e' composto da due docenti afferenti al Dipartimento.