Art. 28.
Consiglio di corso di studio
1. Ove istituito, il consiglio di corso di studio e' composto dai
docenti di ruolo e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica
per incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del corso di
studio; nonche' da una rappresentanza dei docenti a contratto che
svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del corso e
una rappresentanza degli studenti iscritti al corso.
2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto,
tutti i docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento
attivati nell'ambito del corso.
3. Ove istituito, il consiglio di corso di studio ha funzione
delegate dal consiglio di Dipartimento in materia di didattica.