Art. 29.
Le scuole universitarie
1. L'Universita' LUM, con delibera del consiglio di
amministrazione e secondo modalita' previste dal presente statuto,
puo' istituire uno o piu' scuole.
2. Le scuole universitarie organizzano la didattica post-lauream
prevalentemente in relazione alle esigenze emergenti dal mercato del
lavoro delle professioni e delle imprese.
3. Il processo organizzativo interno ed il funzionamento delle
scuole sono disciplinati dal relativo regolamento che viene approvato
dal consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato
accademico
4. Sono organi della scuola universitaria:
a) direttore scientifico della scuola universitaria;
b) consiglio della scuola universitaria.
5. Il direttore di scuola universitaria e' nominato dal consiglio
di amministrazioni tra i professori di prima fascia dell'Universita'
LUM o di altre universita' italiane. Il direttore di scuola
universitaria dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.
6. Il direttore della scuola universitaria ha la responsabilita'
di coordinatore scientifico della scuola. Il direttore rappresenta la
scuola universitaria e presiede il consiglio della scuola
universitaria curandone l'esecuzione dei deliberati. Il direttore di
scuola universitaria propone al consiglio di amministrazione la
nomina dei coordinatori dei corsi legati alla scuola universitaria.
7. Il direttore promuove le attivita' didattiche della scuola
universitaria, vigila all'osservanza, nell'ambito della stessa, dello
statuto, dei regolamenti e delle leggi; tiene i rapporti con gli
altri organi accademici.
8. Il direttore, all'inizio del suo mandato, presenta al Senato
accademico, che esprime parere in merito, per quanto di sua
competenza, un piano triennale di sviluppo. Il documento accompagnato
dal parere del Senato accademico e' presentato al consiglio di
amministrazione dell'universita' che delibera in merito.
9. Il direttore predispone annualmente una relazione sui
risultati delle attivita' didattiche svolte dalla Scuola. La
relazione annuale viene presentata al Senato accademico, che esprime
parere in merito, e poi trasmesso al consiglio di amministrazione
dell'universita' unitamente al consuntivo economico dell'attivita'
della scuola, che delibera in merito. Il direttore presenta al
consiglio di amministrazione dell'universita' le richieste di
dotazione finanziaria e di personale.
10. Il consiglio della scuola universitaria e' composto dal
direttore della scuola che lo presiede, dal direttore operativo, dai
coordinatori dei corsi legati alla scuola. Il presidente del
consiglio di amministrazione dell'universita' ed il rettore
dell'universita' sono membri di diritto del consiglio della scuola
universitaria.
11. Il Consiglio ha le seguenti funzioni:
a) propone i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi
assegnati alla scuola, nonche' i criteri per l'uso dei mezzi in
dotazione e del personale e l'allocazione dei compiti didattici;
b) propone le richieste di finanziamento e le richieste di
assegnazione di personale per la realizzazione o incremento del
programma di sviluppo della scuola;
c) delibera il piano didattico dei corsi legati alla scuola.