(Allegato-art. 29)
 
                              Art. 29. 
                       Le scuole universitarie 
 
    1.   L'Universita'   LUM,   con   delibera   del   consiglio   di
amministrazione e secondo modalita' previste  dal  presente  statuto,
puo' istituire uno o piu' scuole. 
    2. Le scuole universitarie organizzano la didattica  post-lauream
prevalentemente in relazione alle esigenze emergenti dal mercato  del
lavoro delle professioni e delle imprese. 
    3. Il processo organizzativo interno ed  il  funzionamento  delle
scuole sono disciplinati dal relativo regolamento che viene approvato
dal  consiglio  di  amministrazione  sentito  il  parere  del  Senato
accademico 
    4. Sono organi della scuola universitaria: 
      a) direttore scientifico della scuola universitaria; 
      b) consiglio della scuola universitaria. 
    5. Il direttore di scuola universitaria e' nominato dal consiglio
di amministrazioni tra i professori di prima fascia  dell'Universita'
LUM  o  di  altre  universita'  italiane.  Il  direttore  di   scuola
universitaria dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. 
    6. Il direttore della scuola universitaria ha la  responsabilita'
di coordinatore scientifico della scuola. Il direttore rappresenta la
scuola  universitaria  e   presiede   il   consiglio   della   scuola
universitaria curandone l'esecuzione dei deliberati. Il direttore  di
scuola universitaria  propone  al  consiglio  di  amministrazione  la
nomina dei coordinatori dei corsi legati alla scuola universitaria. 
    7. Il direttore promuove le  attivita'  didattiche  della  scuola
universitaria, vigila all'osservanza, nell'ambito della stessa, dello
statuto, dei regolamenti e delle leggi;  tiene  i  rapporti  con  gli
altri organi accademici. 
    8. Il direttore, all'inizio del suo mandato, presenta  al  Senato
accademico,  che  esprime  parere  in  merito,  per  quanto  di   sua
competenza, un piano triennale di sviluppo. Il documento accompagnato
dal parere del  Senato  accademico  e'  presentato  al  consiglio  di
amministrazione dell'universita' che delibera in merito. 
    9.  Il  direttore  predispone  annualmente  una   relazione   sui
risultati  delle  attivita'  didattiche  svolte  dalla   Scuola.   La
relazione annuale viene presentata al Senato accademico, che  esprime
parere in merito, e poi trasmesso  al  consiglio  di  amministrazione
dell'universita' unitamente al  consuntivo  economico  dell'attivita'
della scuola, che  delibera  in  merito.  Il  direttore  presenta  al
consiglio  di  amministrazione  dell'universita'  le   richieste   di
dotazione finanziaria e di personale. 
    10. Il consiglio  della  scuola  universitaria  e'  composto  dal
direttore della scuola che lo presiede, dal direttore operativo,  dai
coordinatori  dei  corsi  legati  alla  scuola.  Il  presidente   del
consiglio  di  amministrazione   dell'universita'   ed   il   rettore
dell'universita' sono membri di diritto del  consiglio  della  scuola
universitaria. 
    11. Il Consiglio ha le seguenti funzioni: 
      a) propone i criteri generali  per  l'utilizzazione  dei  fondi
assegnati alla scuola, nonche' i  criteri  per  l'uso  dei  mezzi  in
dotazione e del personale e l'allocazione dei compiti didattici; 
      b) propone le richieste di  finanziamento  e  le  richieste  di
assegnazione di personale  per  la  realizzazione  o  incremento  del
programma di sviluppo della scuola; 
      c) delibera il piano didattico dei corsi legati alla scuola.