(Allegato-art. 30)
 
                              Art. 30. 
                          Centri di ricerca 
 
    1.   l'Universita'   LUM,   con   delibera   del   consiglio   di
amministrazione su  proposta  del  consiglio  di  Dipartimento,  puo'
istituire uno o piu' centri di  ricerca  al  fine  di  sviluppare  le
attivita' di ricerca relative ad uno  specifico  ambito  disciplinare
svolte da uno o piu' dipartimenti. 
    2. Il centro  di  ricerca  possono  essere  costituiti  anche  in
convenzione o consorzio con soggetti esterni all'Ateneo. 
    3. Il centro di ricerca afferisce sempre al Dipartimento  che  ne
propone l'istituzione. 
    4. Il centro di ricerca e' posto sotto la diretta responsabilita'
di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione sentito  il
parere del Senato accademico. 
    5. Gli organi didattici ed amministrativi del centro di  ricerca,
le rispettive funzioni e modalita' operative, nonche' la tipologia  e
le funzioni dei  relativi  componenti,  sono  stabilite  in  apposito
regolamento    approvato    dal    consiglio    di    amministrazione
dell'universita'.