Art. 30.
Centri di ricerca
1. l'Universita' LUM, con delibera del consiglio di
amministrazione su proposta del consiglio di Dipartimento, puo'
istituire uno o piu' centri di ricerca al fine di sviluppare le
attivita' di ricerca relative ad uno specifico ambito disciplinare
svolte da uno o piu' dipartimenti.
2. Il centro di ricerca possono essere costituiti anche in
convenzione o consorzio con soggetti esterni all'Ateneo.
3. Il centro di ricerca afferisce sempre al Dipartimento che ne
propone l'istituzione.
4. Il centro di ricerca e' posto sotto la diretta responsabilita'
di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione sentito il
parere del Senato accademico.
5. Gli organi didattici ed amministrativi del centro di ricerca,
le rispettive funzioni e modalita' operative, nonche' la tipologia e
le funzioni dei relativi componenti, sono stabilite in apposito
regolamento approvato dal consiglio di amministrazione
dell'universita'.