Art. 32.
Personale accademico
1. Al personale accademico dell'Universita' LUM si applicano le
norme sullo stato giuridico dei docenti delle universita' pubbliche.
2. Il personale accademico dell'Universita' LUM comprende:
a) professori di ruolo di prima e seconda fascia;
b) ricercatori universitari a tempo determinato e
indeterminato;
c) professori a contratto e i «Visiting Professors»;
d) assegnisti di ricerca;
e) professori straordinari a tempo determinato.
3. Le procedure di selezione del personale accademico sono
disciplinate da apposito regolamento nel pieno rispetto delle norme
vigenti.
4. Il trattamento economico del personale accademico e' stabilito
dal consiglio di amministrazione in applicazione della normativa
vigente in materia.