(Allegato-art. 32)
 
                              Art. 32. 
                        Personale accademico 
 
    1. Al personale accademico dell'Universita' LUM si  applicano  le
norme sullo stato giuridico dei docenti delle universita' pubbliche. 
    2. Il personale accademico dell'Universita' LUM comprende: 
      a) professori di ruolo di prima e seconda fascia; 
      b)   ricercatori   universitari   a   tempo    determinato    e
indeterminato; 
      c) professori a contratto e i «Visiting Professors»; 
      d) assegnisti di ricerca; 
      e) professori straordinari a tempo determinato. 
    3. Le  procedure  di  selezione  del  personale  accademico  sono
disciplinate da apposito regolamento nel pieno rispetto  delle  norme
vigenti. 
    4. Il trattamento economico del personale accademico e' stabilito
dal consiglio di  amministrazione  in  applicazione  della  normativa
vigente in materia.