Art. 33.
Partecipazioni a societa' e a forme associative
1. L'universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme
associative di diritto privato per l'ideazione, promozione,
realizzazione e /o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o,
comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le
modalita' di partecipazione alle attivita' di societa' e/o altri
organismi, fermo il nesso di strumentalita' di cui al comma
precedente.
3. La partecipazione di cui al primo comma e' deliberata dal
comitato esecutivo, sentito, ove di sua competenza, il Senato
accademico, dandone periodica informazione al consiglio di
amministrazione.