Art. 34.
Riunioni telematiche
1. Le riunioni assembleari di tutti gli organi e strutture
previste nel presente statuto, potranno svolgersi anche in modalita'
telematica avvalendosi di idonei metodi di lavoro collegiale che
garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneita' delle
decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove
prevista, la loro segretezza.
2. Per la validita' delle adunanze telematiche di ciascun organo
e struttura restano fermi i requisiti di validita' richiesti per
l'adunanza ordinaria di ciascuno di essi.