(Allegato-art. 34)
 
                              Art. 34. 
                        Riunioni telematiche 
 
    1. Le riunioni  assembleari  di  tutti  gli  organi  e  strutture
previste nel presente statuto, potranno svolgersi anche in  modalita'
telematica avvalendosi di idonei  metodi  di  lavoro  collegiale  che
garantiscano l'effettiva partecipazione,  la  contemporaneita'  delle
decisioni,  la  sicurezza  dei  dati  e  delle  informazioni  e,  ove
prevista, la loro segretezza. 
    2. Per la validita' delle adunanze telematiche di ciascun  organo
e struttura restano fermi i  requisiti  di  validita'  richiesti  per
l'adunanza ordinaria di ciascuno di essi.