(Allegato 1-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                            Consegnatari 
 
    1. I consegnatari  ed  i  vice  consegnatari  sono  nominati  dal
segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per  la  parte
di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata
preparazione in campo amministrativo e  contabile.  Per  i  Tribunali
amministrativi regionali e le sezioni staccate,  essi  sono  nominati
dal segretario TT.aa.rr. su  proposta  del  segretario  generale  del
T.A.R. 
    2. Ai consegnatari e' affidata: 
      a)  la  conservazione  e  la  distribuzione  degli  oggetti  di
cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie; 
      b) la conservazione, la  distribuzione  e  la  manutenzione  di
mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni  ufficiali  di  leggi  e
decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di  utensili,  di
macchine ed  attrezzature  d'ufficio  e  quant'altro  costituisca  la
dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e
centri elaborazione dati.