Art. 23. Consegnatari 1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, essi sono nominati dal segretario TT.aa.rr. su proposta del segretario generale del T.A.R. 2. Ai consegnatari e' affidata: a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie; b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.