Art. 24. Inventario e classificazione dei beni 1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantita' o il numero dei beni mobili, la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo e quelli di valore minimo per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalita' dell'art. 26. 3. L'inventario del patrimonio librario e' tenuto a cura del responsabile della biblioteca del Consiglio di Stato nonche' dei responsabili delle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali. Al termine di ciascun esercizio i responsabili delle biblioteche trasmettono ai consegnatari dei rispettivi istituti il prospetto contenente le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario. 4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa. 5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun esercizio finanziario. Esso viene redatto in originale e copia. I consegnatari trasmettono all'ufficio di ragioneria entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il prospetto di tutte le variazioni della consistenza patrimoniale per la redazione della situazione finale. L'ufficio di ragioneria trasmette la scheda riepilogativa dei valori complessivi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato. 6. L'inventario e' sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati. 7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.