(Allegato 1-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                Inventario e classificazione dei beni 
 
    1. Le scritture patrimoniali devono consentire  la  dimostrazione
della   consistenza   del   patrimonio   all'inizio    dell'esercizio
finanziario,  le  variazioni  intervenute  nel  corso  dell'anno  per
effetto della gestione del bilancio o per  altre  cause,  nonche'  la
consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 
    2. I beni mobili sono  registrati  a  cura  dei  consegnatari  in
inventari con l'indicazione della natura e la specie,  il  titolo  di
acquisizione,  la  quantita'  o  il  numero  dei  beni   mobili,   la
localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo  e  quelli
di valore minimo per i quali si  provvede  comunque  a  registrazione
secondo le modalita' dell'art. 26. 
    3. L'inventario del patrimonio librario  e'  tenuto  a  cura  del
responsabile della biblioteca del  Consiglio  di  Stato  nonche'  dei
responsabili   delle   biblioteche   dei   Tribunali   amministrativi
regionali. Al termine  di  ciascun  esercizio  i  responsabili  delle
biblioteche trasmettono ai consegnatari dei  rispettivi  istituti  il
prospetto   contenente   le   variazioni   intervenute   nel    corso
dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario. 
    4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato  dal  prezzo
di acquisto, ovvero di  stima  o  di  mercato  se  trattasi  di  beni
pervenuti per altra causa. 
    5.  L'inventario  viene  costantemente  aggiornato  e  chiuso  al
termine di ciascun  esercizio  finanziario.  Esso  viene  redatto  in
originale  e  copia.  I  consegnatari  trasmettono   all'ufficio   di
ragioneria entro il 5  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento, il prospetto di tutte le  variazioni  della  consistenza
patrimoniale per la redazione della situazione finale.  L'ufficio  di
ragioneria trasmette la scheda riepilogativa dei  valori  complessivi
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo inserimento  nel  conto  patrimoniale
dello Stato. 
    6. L'inventario e' sottoposto a revisione quinquennale secondo la
ricognizione fisica dei beni registrati. 
    7. Per le iscrizioni in inventario  dei  beni  mobili  e  per  le
relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito  bollettario
dei buoni di carico e scarico.