(Allegato 1-art. 25)
                              Art. 25. 
 
       Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili 
 
    1. La cancellazione dagli inventari dei  beni  mobili  per  fuori
uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta, su  richiesta  del
consegnatario, con deliberazione  di  apposita  commissione  tecnica,
nominata, per i rispettivi istituti, dal dirigente responsabile.  Per
i  Tribunali  amministrativi  regionali  e  le  sezioni  staccate,  i
componenti della commissione sono nominati dai dirigenti responsabili
delle strutture. Ove  necessario,  la  commissione  e'  integrata  da
tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei  casi  previsti  da
apposite norme. I componenti durano  in  carica  un  triennio  e  non
possono essere immediatamente confermati. 
    2. La delibera di  cui  al  comma  1  accerta  anche  l'eventuale
obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili  ed
e' portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione  del
verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali. 
    3. Non sono consentite cessioni a  titolo  gratuito  o  a  valore
simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore
simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono  eseguite  nel
rispetto delle vigenti norme di contabilita' pubblica. 
    4. Esperite infruttuosamente le procedure di dismissione dei beni
dichiarati fuori uso di cui al D.P.R. n. 254 del 2002, per la vendita
di detti beni puo' essere  eseguita  la  procedura  negoziata  previa
adeguata motivazione, qualora il valore dei beni stimato dal servizio
tecnico renda oneroso il ricorso all'asta pubblica. Alla cessione dei
beni di valore inferiore a  euro  10.000,00  si  procede  secondo  le
direttive del segretario generale. 
    5. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili,  corredate  di
regolare   documentazione,   sono    registrate    nelle    scritture
inventariali.