Art. 25. Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili 1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per i rispettivi istituti, dal dirigente responsabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, i componenti della commissione sono nominati dai dirigenti responsabili delle strutture. Ove necessario, la commissione e' integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati. 2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed e' portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali. 3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilita' pubblica. 4. Esperite infruttuosamente le procedure di dismissione dei beni dichiarati fuori uso di cui al D.P.R. n. 254 del 2002, per la vendita di detti beni puo' essere eseguita la procedura negoziata previa adeguata motivazione, qualora il valore dei beni stimato dal servizio tecnico renda oneroso il ricorso all'asta pubblica. Alla cessione dei beni di valore inferiore a euro 10.000,00 si procede secondo le direttive del segretario generale. 5. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione, sono registrate nelle scritture inventariali.