(Allegato 1-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                Contabilita' degli oggetti di consumo 
 
    1. I consegnatari tengono su apposito  registro  la  contabilita'
degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa  in  carico  in
base agli  ordini  di  acquisto  ed  ai  documenti  di  consegna  dei
fornitori. 
    2. Il carico e' determinato dai documenti delle  forniture  e  lo
scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.