Art. 27. Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari 1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. A tale scopo puo' disporre senza preavviso verifiche sulla corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo. Dispone, altresi', apposita verifica nei casi di cambiamento del consegnatario. 2. I risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali redatti con le stesse modalita' previste al precedente art. 22 per le verifiche sulla gestione di cassa.