(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
               Validita' delle delibere e convocazione 
                  del Consiglio di amministrazione 
 
    Per la validita' delle riunioni del Consiglio di  amministrazione
e' richiesta la  presenza  della  maggioranza  dei  suoi  membri.  Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso  di  parita'
prevale il voto del presidente. 
    Il Consiglio di amministrazione  si  riunisce  almeno  tre  volte
all'anno  e  viene  convocato  dal  presidente.  La  convocazione  e'
disposta mediante lettera raccomandata o email  certificata,  spedita
ai componenti del Consiglio almeno otto giorni prima della  riunione,
salvo i casi di urgenza per  i  quali  la  convocazione  puo'  essere
effettuata mediante telegramma o email  certificata,  spedita  almeno
due giorni prima della riunione.  La  comunicazione  di  convocazione
deve riportare l'ordine del giorno. 
    Se previsto nella convocazione, la riunione puo' anche  svolgersi
in audio o  video  conferenza,  ovvero  singoli  consiglieri  possono
collegarsi  a  distanza.  Il  presidente  ha  l'onere  di   accertare
l'identita' dei partecipanti e la regolarita' del collegamento.