Art. 13. Validita' delle delibere e convocazione del Consiglio di amministrazione Per la validita' delle riunioni del Consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e viene convocato dal presidente. La convocazione e' disposta mediante lettera raccomandata o email certificata, spedita ai componenti del Consiglio almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante telegramma o email certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Se previsto nella convocazione, la riunione puo' anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il presidente ha l'onere di accertare l'identita' dei partecipanti e la regolarita' del collegamento.