(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
              Compiti del Consiglio di amministrazione 
 
    Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo generale di
sviluppo dell'Universita' in funzione della realizzazione degli scopi
di cui all'art. 1 del presente statuto, cura  la  gestione  economica
dell'Universita' e assicura  lo  svolgimento  delle  attivita'.  Puo'
pertanto dare indicazioni agli organi della didattica, della  ricerca
e della terza missione sulle finalita' da  raggiungere,  compresa  la
proposta  di  eventuali  nuove  aree  di  studio   e   finalizzazioni
specifiche dei processi formativi. 
    Il Consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  l'adozione  di
determinate categorie di delibere o di atti  di  sua  competenza,  al
Comitato esecutivo, al presidente o a uno o piu'  Consiglieri,  fatta
eccezione per le delibere di cui al comma successivo. 
    In particolare il Consiglio di amministrazione: 
      a) nomina il rettore, e puo' revocarlo prima della scadenza del
suo mandato solo per gravi motivi; 
      b) puo' nominare, sentito il parere del rettore, un  prorettore
che esercita le funzioni del rettore in caso di assenza,  impedimento
o cessazione anticipata dalla carica. In caso di  mancata  nomina  le
funzioni sono assunte dal componente del  Consiglio  accademico  piu'
anziano di eta'; 
      c) nomina, su proposta del rettore, i direttori e gli eventuali
vicedirettori delle scuole, il direttore della LIUC Business School e
il coordinatore del dottorato di ricerca; 
      d) su proposta congiunta del rettore e del  direttore  generale
per  le  parti  di  loro  specifica  competenza,  approva  il   piano
strategico dell'Universita' e  segue  le  fasi  di  attuazione;  puo'
inoltre istituire eventuali sedi distaccate in Italia o all'estero; 
      e) approva lo statuto e le modifiche dello stesso; 
      f)  approva  i  regolamenti  dell'Universita'  previsti   dallo
statuto e ogni altro regolamento non attribuito  alla  competenza  di
altri organi; 
      g) approva il bilancio  consuntivo  e  il  bilancio  preventivo
dell'Universita'; 
      h) delibera, su proposta del  Consiglio  del  dipartimento,  in
ordine alla emanazione dei bandi per il reclutamento  dei  professori
di ruolo e dei ricercatori, e  sulla  nomina  dei  professori  e  dei
ricercatori; 
      i)  delibera  l'istituzione,   nonche'   l'attivazione   o   la
disattivazione  dei  corsi  di  laurea,  di  laurea  magistrale,   di
dottorato e di master, nonche'  gli  insegnamenti  da  istituire,  in
ciascun anno accademico; 
      j)   delibera,   su   proposta   del   Consiglio    accademico,
l'istituzione  di  posizioni  di  ruolo  accademiche  finanziate   da
istituti ed enti anche non italiani; 
      k) delibera, sentito il  Consiglio  accademico,  in  ordine  al
finanziamento, con fondi dell'Universita', dell'attivita' di  ricerca
scientifica; 
      l) delibera, su proposta del Comitato esecutivo, sull'ammontare
delle tasse e  dei  contributi  universitari  e  sul  loro  eventuale
esonero; 
      m) nomina i membri del Nucleo di valutazione d'Ateneo; 
      n) provvede all'irrogazione delle sanzioni  per  violazioni  di
legge, dei regolamenti universitari e del Codice etico per  le  quali
sia prevista una  sanzione  superiore  alla  censura,  previo  parere
vincolante del Collegio di disciplina; 
      o) delibera le linee di indirizzo per l'istituzione di  assegni
di ricerca, di premi e borse di studio; 
    Entro  il  mese  di  marzo  di  ogni  anno,   il   Consiglio   di
amministrazione,  sentito  il  Consiglio  accademico,   valutata   la
situazione delle strutture  didattiche  e  scientifiche  disponibili,
determina e rende  noto,  per  ogni  corso  di  laurea  e  di  laurea
magistrale, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso
dell'anno accademico successivo e  fissa  le  relative  modalita'  di
ammissione. 
    Ove il Consiglio di amministrazione debba  acquisire  pareri  e/o
proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi  dovranno
essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine,
il Consiglio di amministrazione potra' deliberare  anche  in  assenza
degli stessi.