Art. 14. Compiti del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione della realizzazione degli scopi di cui all'art. 1 del presente statuto, cura la gestione economica dell'Universita' e assicura lo svolgimento delle attivita'. Puo' pertanto dare indicazioni agli organi della didattica, della ricerca e della terza missione sulle finalita' da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare l'adozione di determinate categorie di delibere o di atti di sua competenza, al Comitato esecutivo, al presidente o a uno o piu' Consiglieri, fatta eccezione per le delibere di cui al comma successivo. In particolare il Consiglio di amministrazione: a) nomina il rettore, e puo' revocarlo prima della scadenza del suo mandato solo per gravi motivi; b) puo' nominare, sentito il parere del rettore, un prorettore che esercita le funzioni del rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica. In caso di mancata nomina le funzioni sono assunte dal componente del Consiglio accademico piu' anziano di eta'; c) nomina, su proposta del rettore, i direttori e gli eventuali vicedirettori delle scuole, il direttore della LIUC Business School e il coordinatore del dottorato di ricerca; d) su proposta congiunta del rettore e del direttore generale per le parti di loro specifica competenza, approva il piano strategico dell'Universita' e segue le fasi di attuazione; puo' inoltre istituire eventuali sedi distaccate in Italia o all'estero; e) approva lo statuto e le modifiche dello stesso; f) approva i regolamenti dell'Universita' previsti dallo statuto e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza di altri organi; g) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Universita'; h) delibera, su proposta del Consiglio del dipartimento, in ordine alla emanazione dei bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, e sulla nomina dei professori e dei ricercatori; i) delibera l'istituzione, nonche' l'attivazione o la disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato e di master, nonche' gli insegnamenti da istituire, in ciascun anno accademico; j) delibera, su proposta del Consiglio accademico, l'istituzione di posizioni di ruolo accademiche finanziate da istituti ed enti anche non italiani; k) delibera, sentito il Consiglio accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Universita', dell'attivita' di ricerca scientifica; l) delibera, su proposta del Comitato esecutivo, sull'ammontare delle tasse e dei contributi universitari e sul loro eventuale esonero; m) nomina i membri del Nucleo di valutazione d'Ateneo; n) provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice etico per le quali sia prevista una sanzione superiore alla censura, previo parere vincolante del Collegio di disciplina; o) delibera le linee di indirizzo per l'istituzione di assegni di ricerca, di premi e borse di studio; Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, valutata la situazione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto, per ogni corso di laurea e di laurea magistrale, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalita' di ammissione. Ove il Consiglio di amministrazione debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il Consiglio di amministrazione potra' deliberare anche in assenza degli stessi.