(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                               Rettore 
 
    Il rettore, professore universitario di ruolo di prima fascia, e'
nominato dal Consiglio di amministrazione. 
    Il rettore dura in carica  tre  anni  accademici  e  puo'  essere
riconfermato una sola volta. 
    Il rettore ha la direzione dell'offerta didattica, della  ricerca
scientifica e delle attivita' di terza missione  dell'Universita',  e
ha  potesta'  regolamentare  in  tali  materie,  ferme  restando   le
attribuzioni che lo statuto conferisce ad altri organi. 
    In particolare il rettore: 
      a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e
culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle  borse  di
studio; 
      b) convoca e  presiede  il  Consiglio  del  dipartimento  e  il
Consiglio accademico; 
      c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica; 
      d) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; 
      e) cura  l'osservanza  delle  norme  concernenti  l'ordinamento
didattico universitario; 
      f) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per  le
violazioni di legge, dei regolamenti universitari e del Codice  etico
che non diano  luogo  a  provvedimenti  superiori  alla  censura  nei
confronti del personale  docente,  ivi  compresi  gli  assegnisti  di
ricerca ed i borsisti e collaboratori didattici e di ricerca, e degli
studenti, previste dal  regolamento  relativo  al  funzionamento  del
Collegio di disciplina per violazioni di norme di legge o del  Codice
etico. Per fatti che  danno  luogo  a  provvedimenti  superiori  alla
censura, avvia il procedimento disciplinare, trasmettendo gli atti al
Collegio di disciplina con le procedure previste dal  regolamento  di
funzionamento del Collegio; 
      g) in attuazione del terzo comma del presente articolo, emana i
decreti e gli atti di sua competenza; 
      h) nell'ambito delle sue competenze, puo'  impartire  direttive
organizzative generali per assicurare  l'efficienza  delle  strutture
didattiche e scientifiche dell'Universita'; e puo' nominare,  fra  il
personale docente, suoi delegati per particolari materie; 
      i) nella sua qualita' di presidente  del  Consiglio  accademico
da' attuazione alla  pianificazione  delle  attivita'  didattiche  ed
all'organizzazione di quelle scientifiche. 
    Al rettore viene riconosciuta un'indennita' di funzione.