Art. 18. Il Consiglio di dipartimento Il Consiglio di dipartimento in gestione integrata d'impresa e' presieduto dal rettore (o, in sua mancanza, dal professore di prima fascia che vanti il piu' prolungato periodo di servizio nell'Ateneo) ed e' composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori dell'Universita'. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio di dipartimento propone al Consiglio di amministrazione l'emanazione di bandi per il reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Universita', e la nomina dei professori di ruolo e dei ricercatori. Il Consiglio di Dipartimento svolge altresi' le funzioni assegnate dall'ordinamento universitario al gruppo di ricerca, e in specie: a) programma, organizza e valuta l'attivita' di ricerca, anche ai fini della partecipazione ai fondi di ricerca, secondo i criteri di validazione nazionale proposti dal rettore o dal prorettore o dal delegato alla ricerca, il quale si avvale dell'ausilio di un docente di ruolo referente per ogni settore scientifico-disciplinare, nominato dallo stesso Consiglio di Dipartimento su proposta del rettore; b) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, nonche' l'attivazione o la disattivazione del corso di dottorato di Ricerca, nonche' gli insegnamenti da istituire, per ogni anno accademico. La convocazione del Consiglio di dipartimento e' disposta dal rettore, almeno due volte l'anno, mediante lettera raccomandata o email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata tre giorni prima. Il rettore puo' chiamare a partecipare alla riunione, su particolari materie all'ordine del giorno, senza diritto di voto, anche i coordinatori degli eventuali centri di ricerca o di competenza, o altri soggetti non di ruolo che collaborano all'attivita' di ricerca dell'Universita'. Se previsto nella convocazione la riunione puo' anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il presidente ha l'onere di accertare l'identita' dei partecipanti e la regolarita' del collegamento.