(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                    Il Consiglio di dipartimento 
 
    Il Consiglio di dipartimento in gestione integrata  d'impresa  e'
presieduto dal rettore (o, in sua mancanza, dal professore  di  prima
fascia che vanti il piu' prolungato periodo di servizio  nell'Ateneo)
ed e' composto dai professori di ruolo di prima e  seconda  fascia  e
dai ricercatori dell'Universita'. Per la validita' delle riunioni  e'
sufficiente  la  presenza  della  maggioranza  dei  suoi  membri.  Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. 
    Il  Consiglio   di   dipartimento   propone   al   Consiglio   di
amministrazione  l'emanazione  di  bandi  per  il  reclutamento   dei
professori di ruolo e dei ricercatori dell'Universita', e  la  nomina
dei professori di ruolo e dei ricercatori. 
    Il  Consiglio  di  Dipartimento  svolge  altresi'   le   funzioni
assegnate dall'ordinamento universitario al gruppo di ricerca,  e  in
specie: 
      a) programma, organizza e valuta l'attivita' di ricerca,  anche
ai fini della partecipazione ai fondi di ricerca, secondo  i  criteri
di validazione nazionale proposti dal rettore o dal prorettore o  dal
delegato alla ricerca, il quale si avvale dell'ausilio di un  docente
di  ruolo  referente  per  ogni   settore   scientifico-disciplinare,
nominato dallo stesso  Consiglio  di  Dipartimento  su  proposta  del
rettore; 
      b)  propone  al  Consiglio  di  amministrazione  l'istituzione,
nonche' l'attivazione o la disattivazione del corso di  dottorato  di
Ricerca,  nonche'  gli  insegnamenti  da  istituire,  per  ogni  anno
accademico. 
    La convocazione del Consiglio di  dipartimento  e'  disposta  dal
rettore, almeno due volte l'anno,  mediante  lettera  raccomandata  o
email spedita ai componenti almeno otto giorni prima della  riunione,
salvo i casi di urgenza per  i  quali  la  convocazione  puo'  essere
effettuata tre giorni prima. 
    Il  rettore  puo'  chiamare  a  partecipare  alla  riunione,   su
particolari materie all'ordine del giorno,  senza  diritto  di  voto,
anche  i  coordinatori  degli  eventuali  centri  di  ricerca  o   di
competenza,  o  altri  soggetti  non   di   ruolo   che   collaborano
all'attivita' di ricerca dell'Universita'. 
    Se previsto nella convocazione la riunione puo'  anche  svolgersi
in audio o  video  conferenza,  ovvero  singoli  consiglieri  possono
collegarsi  a  distanza.  Il  presidente  ha  l'onere  di   accertare
l'identita' dei partecipanti e la regolarita' del collegamento.